Ordinanza di demolizione: natura vincolata e silenzio-diniego sulla sanatoria (TAR Sicilia n. 3222 del 03.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di una costruzione abusiva ha carattere reale e prescinde dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante, applicandosi anche a chi non ha commesso la violazione ma si trovi in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato. Esso costituisce misura vincolata, ancorata a presupposti di fatto e di diritto, e va emanato senza necessità di specificare particolari ragioni di interesse pubblico, prevalendo sull’eventuale affidamento del privato. Non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento, né la sua omissione ne determina l’annullamento quando il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, ex art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Sull’istanza di permesso in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 si forma, decorsi sessanta giorni, un silenzio-diniego impugnabile come provvedimento esplicito di rigetto, deducendo esclusivamente ragioni di diritto sulla sussistenza della doppia conformità, con esclusione dei vizi formali e del difetto di motivazione.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato, con distinti gravami poi riuniti, l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di un fabbricato e della piscina retrostante, realizzati in totale difformità dalla concessione edilizia e dalla successiva variante. L’immobile, originariamente agricolo, era stato trasformato in civile abitazione ad uso bed and breakfast, con opere interne, verande, sottotetto e piscina.

Con il secondo ricorso i medesimi soggetti hanno impugnato il silenzio-rigetto formatosi sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, oltre all’accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione. La questione arriva al giudice amministrativo sul rapporto tra potere repressivo dell’abuso e procedimento di accertamento di conformità.

La Motivazione della Corte

Riuniti i ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva, il Collegio li rigetta entrambi. Sul primo motivo, relativo alla dedotta perdita della legittimazione per intervenuto conferimento dell’immobile in trust, il TAR richiama Cons. Stato Ad. Plen. n. 9 del 2017: gli ordini di demolizione, avendo carattere reale, prescindono dalla responsabilità del proprietario e si applicano a chi si trovi in un rapporto con la res idoneo a consentire il ripristino. Nel caso concreto i ricorrenti si sono comportati come effettivi titolari del diritto e hanno realizzato le difformità poste a base della sanatoria.

Quanto alla mancata comunicazione di avvio del procedimento e al difetto di motivazione sull’interesse pubblico, il Collegio ribadisce che l’ordinanza di demolizione è misura vincolata, da emanare senza indugio, e che la carenza procedimentale non conduce all’annullamento ex art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, richiamando Cons. St., Sez. VI, n. 8613 del 2022.

Nel merito della qualificazione dell’abuso, il fabbricato realizzato è difforme dalle N.T.A. del P.R.G. comunale e presenta caratteristiche tipologiche, planovolumetriche e di utilizzazione integralmente diverse da quelle assentite, con cambio di destinazione da agricolo a civile abitazione. Corretta è dunque l’applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. L’omessa indicazione dell’area ulteriore da acquisire non inficia l’ingiunzione, ma impedisce la sola acquisizione di tale area; analogamente, la sanzione pecuniaria del comma 4-bis è solo preannunciata e la sua quantificazione rientra nella discrezionalità amministrativa.

Sull’istanza di sanatoria, il TAR osserva che la normativa non impone al Comune di verificarne la sanabilità prima di emanare l’ordine: la presentazione dell’istanza determina una mera sospensione dell’efficacia dell’ordine, che riacquista vigore in caso di rigetto, anche tacito. Poiché l’ordinanza è stata adottata prima dell’istanza, nessuna preclusione opera.

Sul ricorso avverso il silenzio-diniego, il Collegio richiama Corte cost. n. 42 del 2023 e la giurisprudenza amministrativa: il privato può dolersi solo del contenuto sostanziale del rigetto, non dei vizi formali. È onere dell’interessato provare la doppia conformità urbanistica. Le opere realizzate non rispettano i parametri delle N.T.A. e presentano due elevazioni fuori terra oltre cantinato, onde la doppia conformità non sussiste. I ricorsi sono rigettati, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *