Continuazione in executivis esclusa senza allegazione di elementi specifici (Cass. pen. Sez. 1 n. 12700 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., postula che i reati dedotti costituiscano parte integrante di un unico programma criminoso, deliberato sin dall’inizio nelle sue caratteristiche essenziali. La relativa verifica non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi o di congetture, ma esige che il condannato alleghi elementi specifici dai quali desumere l’ideazione unitaria. L’identità delle violazioni di legge e la contiguità spazio-temporale non sono di per sé sufficienti, dovendosi distinguere la continuazione dalla serialità delle attività illecite, espressiva di un programma di vita improntato al crimine. In difetto di tali allegazioni, il diniego del beneficio non è censurabile in cassazione se la motivazione risulta adeguata e non illogica.
Il Fatto
Il condannato proponeva istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati accertati con cinque distinte sentenze irrevocabili, commessi tra il 2016 e il 2021. La Corte di appello di Caltanissetta respingeva l’istanza, ritenendo i reati espressione di determinazioni volitive estemporanee e non di una preventiva deliberazione unitaria. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione per avere il giudice ignorato la medesimezza della specie dei reati e la contiguità temporale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente richiamato il principio per cui le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire attuazione di un unitario disegno criminoso, concepito nelle sue linee essenziali prima della commissione dei singoli reati. Ha quindi precisato che l’unicità del programma non può essere assimilata alla mera serialità delle condotte illecite: la reiterazione criminosa, quando espressiva di un programma di vita, rileva sotto il diverso profilo della recidiva o dell’abitualità e non legittima il favor rei.
La Corte ha inoltre escluso che la verifica della preordinazione possa fondarsi su presunzioni o congetture, richiedendo la dimostrazione che i reati siano stati concepiti nell’ambito di un programma unitario. Ha quindi ritenuto immune da censure la motivazione del giudice dell’esecuzione, che aveva valorizzato la natura estemporanea e contingente dei fatti — resistenze, violenze e danneggiamenti commessi in contesto detentivo — nonché la mancata allegazione, da parte del condannato, di elementi specifici. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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