La domanda di annullamento interrompe la prescrizione dell’azione risarcitoria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24126 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione della domanda di annullamento dell’atto amministrativo illegittimo dinanzi al giudice amministrativo, nell’assetto normativo anteriore alla concentrazione della tutela risarcitoria presso il giudice amministrativo, esprime la volontà del danneggiato di reagire all’azione autoritativa illegittima ed è idonea a produrre un effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, azionabile dinanzi al giudice ordinario. Detto effetto perdura per l’intera durata del processo amministrativo, sicché la prescrizione inizia a decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio amministrativo. Gli atti assunti dall’amministrazione in ottemperanza a provvedimenti cautelari, medio tempore emessi dal giudice amministrativo, non assumono alcun rilievo ai fini del decorso del termine prescrizionale.
Il Fatto
Il lavoratore, collocatosi utilmente in una graduatoria concorsuale per l’assunzione presso una unità sanitaria locale, deduceva di aver diritto all’assunzione per scorrimento a far data dal 24.04.1992. L’amministrazione, anziché attingere a tale graduatoria, bandiva un nuovo concorso per la medesima qualifica, impugnato dal lavoratore dinanzi al giudice amministrativo. Il giudice d’appello amministrativo sospendeva in via cautelare il provvedimento, determinando l’assunzione del lavoratore nel 1994, sia pure condizionatamente all’esito del giudizio. Il giudice amministrativo annullava definitivamente il nuovo bando con sentenza passata in giudicato solo nel 2008.
Il lavoratore proponeva quindi domanda risarcitoria dinanzi al giudice ordinario per i danni subiti per la ritardata assunzione. Sia il tribunale sia la corte d’appello rigettavano la domanda, ritenendo maturata la prescrizione quinquennale, sul presupposto che il diritto risarcitorio fosse esercitabile già dal momento dell’assunzione avvenuta nel 1994, sia pure con efficacia condizionata, e che anche la sospensione cautelare dispiegasse efficacia analoga alla pronuncia di annullamento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminando congiuntamente i primi due motivi di ricorso, afferma che la questione della decorrenza del termine di prescrizione dell’azione risarcitoria per ritardata assunzione di un pubblico dipendente va risolta alla luce dei principi più volte affermati dalle Sezioni Unite. In particolare, richiamando la pronuncia n. 17619/2022, ribadisce che, qualora la parte sia titolare di due distinte situazioni giuridiche soggettive — l’interesse legittimo all’annullamento dell’atto e il diritto soggettivo al risarcimento che sorge a seguito di quell’annullamento — la loro diversità non esclude l’efficacia interruttiva della prescrizione del diritto soggettivo in capo al ricorso giurisdizionale proposto dinanzi al giudice amministrativo, proprio perché tale ricorso è strumentale alla successiva tutela del diritto.
La Corte precisa che l’efficacia interruttiva compete alla domanda con cui si fa valere il diritto, ma anche agli atti che si ricollegano con stretto nesso di causalità al rapporto dedotto in giudizio. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente esteso tale principio all’azione di annullamento dell’atto amministrativo illegittimo dal quale si assume derivi il danno, riconoscendo a tale azione un effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto al risarcimento, che perdura sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo amministrativo. In tal senso depongono anche i precedenti delle Sezioni Unite n. 25572/2014 e n. 9040/2008, nonché la giurisprudenza ivi richiamata, che valorizza il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte rileva che, essendosi il passaggio in giudicato della sentenza del giudice amministrativo verificato solo nel 2008, sino a quella data si è prodotto l’effetto interruttivo permanente della prescrizione. Nessun rilievo, ai fini del decorso del termine, possono avere gli atti assunti dall’amministrazione in epoca intermedia in ottemperanza ai provvedimenti cautelari emessi dal giudice amministrativo, atteso che tali provvedimenti non caducano l’atto impugnato ma ne sospendono soltanto gli effetti.
La Corte accoglie pertanto i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione della prescrizione del diritto al risarcimento sulla base dei principi di diritto enunciati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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