Contributo di solidarietà della Cassa commercialisti illegittimo senza base legale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14005 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere degli enti previdenziali privatizzati di imporre un contributo di solidarietà sulle pensioni non può fondarsi su proprie delibere, ma deve trovare il suo univoco fondamento nella legge, alla stregua dell’art. 23 Cost. Il contributo straordinario di solidarietà è riconducibile al genus delle prestazioni patrimoniali imposte, i cui elementi essenziali spetta al legislatore fissare. La norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 488, legge n. 147/2013 pone come condizione di legittimità degli atti degli enti previdenziali la finalità di assicurare l’equilibrio finanziario a lungo termine, finalità che non connota il contributo di solidarietà, di carattere provvisorio e limitato nel tempo. È inoltre applicabile il termine di prescrizione decennale, non quello quinquennale, poiché quest’ultimo presuppone la liquidità ed esigibilità del credito, requisiti che non sussistono quando il pensionato ha potuto riscuotere solo i ratei decurtati del contributo.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Milano confermava la decisione del Tribunale che aveva accertato l’illegittimità del prelievo operato dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico di un gruppo di iscritti. La Cassa era stata condannata a restituire le somme trattenute per il periodo da gennaio 2019 a dicembre 2023 e, per uno dei ricorrenti, anche per il periodo dall’anno 2007 a dicembre 2018.

Avverso tale pronuncia la Cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione di plurime disposizioni normative e censurando, in particolare, il riconoscimento della prescrizione decennale in luogo di quella quinquennale. Gli iscritti hanno resistito in controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi investono la ritenuta illegittimità del contributo di solidarietà. La Corte rileva che si tratta di censure già ritenute infondate dalla costante giurisprudenza di legittimità, richiamando, tra le altre, Cass. n. 31875 del 2018, Cass. n. 603 del 2019, Cass. n. 36096 del 2022 e Cass. n. 12122 del 2023.

Il principio ribadito è che il potere di imporre il contributo deve trovare fondamento nella legge, secondo l’art. 23 Cost., come affermato dalla Corte costituzionale, sentenza n. 173 del 2016. Il prelievo rientra nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte, che il legislatore fissa nei suoi elementi essenziali, e non figura tra i provvedimenti che le Casse, per espressa previsione di legge, possono adottare.

La Corte esclude che il fondamento del potere possa ricavarsi dalla scelta legislativa di temperare il sistema del pro rata di cui alla legge n. 296 del 2006, né dal potere delle Casse di adottare gli atti necessari a raggiungere l’equilibrio finanziario di lungo termine. Tale finalità, infatti, non connota il contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo.

Le considerazioni sono avvalorate dalle previsioni dell’art. 24, comma 24, del D.L. n. 201 del 2011: è il legislatore che ha delimitato i presupposti applicativi del contributo e ne ha stabilito in via imperativa la misura, fornendo una base legale al prelievo. Il legislatore ha indicato come prioritarie le misure strutturali di riequilibrio e solo in via di extrema ratio ha contemplato il contributo di solidarietà, in misura predeterminata e diversa da quella adottata dalla Cassa.

Quanto al terzo motivo, la Corte conferma l’applicabilità della prescrizione decennale, in coerenza con i principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 17742 del 2015. La prescrizione quinquennale richiede la liquidità ed esigibilità del credito, requisiti non integrati quando il pensionato ha potuto riscuotere solo i ratei decurtati del contributo e non il superiore importo spettante. Non è pertinente il richiamo all’art. 47-bis del d.P.R. n. 639 del 1970, dettato nell’àmbito delle prestazioni erogate dall’INPS. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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