Revocazione per errore di fatto non decisivo se resistono altre rationes (Cass. civ. Sez. I n. 6251 del 08.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di Cassazione, la contestazione dell’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., presuppone la sua decisività. Tale requisito deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall’esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo e al connesso divieto di protrazione all’infinito dei giudizi. La decisività non sussiste qualora il provvedimento impugnato trovi fondamento anche in ulteriori e autonome rationes decidendi rispetto alle quali non sia contestato alcun errore percettivo. In tal caso il ricorso è inammissibile.

Il Fatto

Una società dichiarata fallita dal Tribunale, su ricorso di un ente di gestione collettiva dei diritti d’autore per un credito derivante dal mancato pagamento di diritti su un evento, proponeva reclamo avverso la sentenza dichiarativa. La Corte d’appello rigettava il reclamo, ritenendo accertato il debito dell’opponente in misura superiore al limite minimo dei debiti scaduti e non pagati, anche in forza di una ricognizione di debito sottoscritta dal legale rappresentante della società.

La Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla società e da un socio in proprio. La società fallita e il socio impugnavano quindi quella ordinanza con ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo l’errata o omessa percezione del contenuto materiale degli atti, che avrebbe indotto la Corte a decidere sul falso presupposto della non produzione di documenti in realtà depositati. Gli intimati non svolgevano difese; il Procuratore Generale chiedeva il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione centrale della decisività dell’errore di fatto nel giudizio di revocazione. I ricorrenti sostengono che l’ordinanza impugnata sarebbe affetta da errore percettivo risultante dagli atti, poiché i documenti sarebbero stati prodotti sia tramite fascicolo sia con istanza depositata in duplice originale.

Il ricorso è inammissibile perché introduce critiche alla decisione dirette al riesame dei fatti, non di carattere revocatorio. La Corte esclude che sussista l’errore di fatto, avendo la decisione impugnata considerato i documenti acquisiti e rilevato che varie doglianze non erano decisive, in quanto attingevano solo alcune delle rationes decidendi poste a fondamento dell’ordinanza.

La Corte enuncia il principio secondo cui il requisito della decisività deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall’esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo e al divieto di protrazione all’infinito dei giudizi. Richiama sul punto Cass., 4678/2022: la decisività non sussiste qualora il provvedimento impugnato trovi fondamento anche in ulteriori e autonome rationes decidendi rispetto alle quali non sia contestato alcun errore percettivo.

Nella specie, la decisione revocanda si fonda, oltre che sulla contestata sussistenza agli atti dei documenti, su altre due rationes decidendi non specificamente impugnate in questa sede sub specie dell’errore revocatorio. La Corte aveva rilevato che non era stata chiarita la capienza della struttura adibita a spettacoli e il numero dei biglietti omaggio da detrarre ai fini del calcolo della soglia di fallibilità, e aveva affermato che non era stato censurato che il conteggio fosse stato effettuato dalla decisione di appello sulla base documentale di calcolo fornita dalla stessa reclamante.

Nel giudizio di revocazione i ricorrenti hanno fornito alcuni dati relativi alla capienza e ai biglietti gratuiti, senza però allegare, nel rispetto del principio di autosufficienza, di averli già forniti nel giudizio a quo. Del tutto incensurata resta l’ultima ratio decidendi, relativa alla mancata contestazione del calcolo effettuato dalla stessa ricorrente. Di qui la non decisività del preteso errore di fatto e la declaratoria di inammissibilità, con nulla per le spese, non avendo le parti intimate svolto difese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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