Rette di ricovero e compartecipazione comunale: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 2475 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rette di ricovero presso strutture residenziali, la giurisdizione si ripartisce secondo la natura dell’atto. Appartengono al giudice amministrativo le controversie sui provvedimenti generali che dettano i criteri di compartecipazione dell’assistito e sui provvedimenti con cui il Comune decide se e in che misura farsi carico della retta, perché espressione di potere discrezionale. Appartengono al giudice ordinario le controversie sugli atti a valle, con cui l’amministrazione applica le norme di legge e i provvedimenti a monte e quantifica in concreto la pretesa di compartecipazione: tali atti hanno funzione meramente ricognitiva di un obbligo già sorto e natura paritetica, con posizione di diritto soggettivo dell’assistito. Il giudice ordinario può disapplicare gli atti a monte. Ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., la giurisdizione esclusiva resta circoscritta alle situazioni di esercizio di poteri autoritativi e non copre le controversie meramente patrimoniali.
Il Fatto
Il ricorrente, invalido civile titolare di indennità di accompagnamento, è ospite di una struttura residenziale convenzionata con il Comune. Fino al 5 febbraio 2019 versava a titolo di retta Euro 835,00 mensili. Con l’atto impugnato il Comune ha comunicato al tutore che la quota di compartecipazione al costo della retta sarebbe stata quantificata, in base all’ISEE 2018, in Euro 1.272,59 mensili da versare direttamente alla struttura.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto, deducendo la violazione degli artt. 3, 4 e 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, omessa indicazione del responsabile e difetto di motivazione, oltre all’eccesso di potere per sviamento e per incompletezza dell’istruttoria. Si è costituito solo il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendo una pronuncia di estraneità. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 813 del 2019, per i dubbi sulla giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta d’ufficio la questione di giurisdizione e richiama l’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi, escludendo quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. La norma va letta nel senso di ancorare la giurisdizione esclusiva all’esercizio di poteri autoritativi, sottraendo alla cognizione amministrativa le liti meramente patrimoniali.
Il Tribunale richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 e l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 30963 del 2022, che attribuisce al giudice ordinario le controversie in cui non viene in rilievo l’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali. Sul punto aderisce anche all’orientamento di TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 2314 del 2019.
Da qui la distinzione operativa. Da un lato stanno i provvedimenti generali sui criteri di compartecipazione e quelli specifici con cui il Comune decide se e fino a che punto farsi carico della retta: qui la giurisdizione è amministrativa, perché si tratta di potere discrezionale. Dall’altro stanno gli atti a valle, con cui l’amministrazione applica le norme e quantifica la pretesa: qui la giurisdizione è del giudice ordinario, perché l’atto è ricognitivo di un obbligo già sorto e ha natura paritetica, con eventuale disapplicazione degli atti a monte, come affermato da Cons. Stato, sez. III, n. 3889 del 2014.
Applicando i principi al caso, l’atto impugnato si limita a comunicare al tutore la quota di compartecipazione quantificata in base all’ISEE. La controversia ha quindi ad oggetto la determinazione concreta dell’importo e investe una posizione di diritto soggettivo. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Il Collegio richiama il principio della translatio iudicii, affermato dalla Corte costituzionale n. 77 del 2007 e disciplinato dall’art. 11 cod. proc. amm.: restano salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto davanti al giudice ordinario nel termine perentorio. Le spese sono compensate tra le parti costituite per la natura interpretativa delle questioni; nulla è statuito verso le parti non costituite. È revocato il decreto n. 20 del 2020 di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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