Domicilio digitale eletto e comunicazioni procedurali: la revoca è illegittima (TAR Puglia n. 1332 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione che, nel corso del procedimento, comunica gli atti istruttori e endoprocedimentali a indirizzi PEC diversi da quello eletto dall’interessato quale domicilio digitale speciale viola il principio di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990 e pone in essere una interlocuzione procedimentale claudicante. L’amministrazione non può divergere dalla scelta del domicilio digitale operata dal soggetto e notificare ad libitum a un indirizzo non eletto, ancorché riconducibile al destinatario. La comunicazione di avvio del procedimento inviata al solo indirizzo errato, e non anche al domicilio digitale del tecnico espressamente delegato, determina eccesso di potere per carenza istruttoria e di corretta comunicazione degli atti, con conseguente annullamento del provvedimento finale di revoca.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto l’aggiudicazione di un’area demaniale marittima da attrezzare come spiaggia libera con servizi, all’esito di una procedura di manifestazione di interesse. Nel corso dell’istruttoria la Soprintendenza aveva segnalato criticità nella documentazione prodotta, e il Comune aveva preannunciato la revoca in caso di mancata trasmissione della documentazione integrativa.

Con determina del 10 febbraio 2025 il dirigente comunale ha disposto la revoca dell’aggiudicazione. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento lamentando, tra l’altro, la violazione degli artt. 7 e 10 legge n. 241/1990, il difetto di motivazione e l’eccesso di potere per inesistenza dei presupposti, deducendo disguidi nella notificazione degli atti. Il Comune ha resistito sostenendo che le PEC avevano comunque raggiunto il destinatario o il tecnico delegato e che mancava la documentazione richiesta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene dirimente rilevare che l’amministrazione non ha serbato, nel corso del procedimento, univoca e costante attività comunicativa degli atti istruttori ed endoprocedimentali. Il destinatario aveva eletto un domicilio digitale speciale e aveva specificamente delegato per l’istruttoria un tecnico di fiducia, cui corrispondeva altro domicilio PEC.

Il Tribunale ricostruisce la sequenza delle comunicazioni e ne rileva l’irregolarità: l’aggiudicazione del 2021 fu inviata a un semplice indirizzo e-mail e via PEC al tecnico; le note della Soprintendenza del 2023 e la nota interlocutoria comunale con preannuncio di revoca furono inoltrate all’indirizzo errato. La comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 14 novembre 2024 è stata inviata al solo indirizzo errato dell’istante, e non anche al domicilio digitale del tecnico delegato.

Da qui l’eccesso di potere per carenza istruttoria e di corretta comunicazione. La fase integrativa dell’efficacia dell’attività provvedimentale va curata con la stessa attenzione dell’attività decisoria, perché è volta a rendere partecipe il soggetto passivo delle esigenze istruttorie e delle decisioni. Le comunicazioni devono presentare coerenza, chiarezza di contenuti e destinatari certi, individuati nei domicili digitali corretti dal primo all’ultimo atto del procedimento.

Il Collegio richiama il principio ora codificato dall’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990, introdotto dall’art. 12, comma 1, lett. 0a), d.l. n. 76/2020, conv. dalla legge n. 120/2020, secondo cui i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione sono improntati ai principi di collaborazione e buona fede. Chi elegge un domicilio digitale per un determinato affare si impegna a monitorarlo; la p.a. non può invece scegliere liberamente un indirizzo diverso, potenzialmente disattivato o riferibile a omonimo.

Assorbite le ulteriori doglianze, il ricorso è accolto e gli atti impugnati sono annullati, dovendo l’amministrazione riesaminare in sede di rinnovo dell’istruttoria quanto necessario e utile. Le spese sono compensate per la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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