Inammissibile il ricorso per cassazione privo di specifica censura alla simulazione assoluta (Cass. civ. Sez. 2 n. 7638 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., il ricorso per cassazione che non sia riferibile alla ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, è privo della necessaria specificità l’appello che, pur chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado, ometta una parte argomentativa volta a confutare le ragioni poste a fondamento della declaratoria di simulazione assoluta, limitandosi a dedurre l’inadempimento del contratto dissimulato. L’azione di simulazione relativa è diversa da quella di simulazione assoluta sia per il petitum sia per la causa petendi, sicché la domanda di risoluzione del contratto dissimulato non è idonea a contrastare una statuizione di nullità del contratto apparente per simulazione assoluta.

Il Fatto

Un coniuge, separato giudizialmente, conveniva in giudizio l’ex moglie per ottenere l’adempimento dell’obbligo di ritrasferimento di un immobile, assunto con una scrittura privata coeva al contratto di compravendita. Questi sosteneva il carattere fiduciario dell’intestazione alla donna, la quale, in via principale, eccepiva il riempimento abusivo della scrittura e impugnava con querela di falso, chiedendo in subordine la risoluzione del contratto dissimulato per inadempimento del marito.

Il Tribunale dichiarava la nullità del contratto di compravendita per simulazione assoluta e, conseguentemente, la nullità della scrittura privata, dichiarando inammissibile la querela di falso. La Corte d’Appello rigettava il gravame della soccombente, ritenendo che la domanda di risoluzione non potesse sortire effetti, essendo divenuta definitiva la declaratoria di nullità della compravendita.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha scrutinato l’unico motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 1414 c.c. e dell’art. 342 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse considerato che l’atto di appello aveva impugnato la statuizione sulla nullità del contratto, richiamando le norme violate e chiedendo la risoluzione del contratto dissimulato per inadempimento del fiduciante.

La censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di riferibilità alla ratio decidendi della pronuncia impugnata. La Corte ha evidenziato come il giudice d’appello avesse fondato la propria decisione sull’assenza di una specifica impugnazione della declaratoria di simulazione assoluta. L’atto di appello, pur chiedendo la riforma integrale della sentenza, non conteneva una parte argomentativa idonea a contrastare le ragioni poste dal Tribunale a fondamento della nullità della compravendita, concentrandosi esclusivamente sull’inadempimento del contratto dissimulato.

La Suprema Corte ha precisato che non è sufficiente individuare le statuizioni impugnate, ma è necessario che le ragioni del gravame siano esposte con specificità, correlata alla motivazione della sentenza di primo grado, richiamando i precedenti delle Sezioni Unite n. 36481 del 2022 e n. 27199 del 2017.

La Corte ha inoltre chiarito l’eterogeneità tra l’azione di simulazione relativa e quella di simulazione assoluta, che differiscono per petitum e causa petendi. La domanda di risoluzione del contratto dissimulato, presupponendo la simulazione relativa, non era idonea a contrastare la statuizione di nullità per simulazione assoluta, con la conseguenza che il ricorso, non cogliendo la reale ratio della pronuncia, è stato rigettato.

Nota della Redazione

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