L’inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. non si applica alla doppia conforme nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 17313 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo. La previsione di inammissibilità del ricorso per cassazione di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., che esclude che possa essere impugnata per vizio di motivazione la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado, non si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all’11 settembre 2012. In tema di tributi erariali, trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale per le imposte e quella quinquennale per interessi e sanzioni, mentre la definitività dell’accertamento per effetto del giudicato implicherebbe l’applicazione del termine decennale.

Il Fatto

Un contribuente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata ai sensi dell’art. 77 d.P.R. n. 602/1973, deducendo la nullità delle quattro cartelle esattoriali, emesse dal 2001 al 2009, per non essere mai state notificate, nonché l’intervenuta prescrizione della pretesa e l’erronea imputazione di debiti societari, attesa la sua qualità di socio accomandante.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; l’appello era respinto dalla Commissione tributaria regionale della Campania, la quale escludeva la nullità delle notifiche, affermava la natura decennale della prescrizione per i tributi erariali e confermava la responsabilità del socio per i debiti della società. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, resistito dall’Agenzia delle entrate. Nelle more del giudizio, il contribuente decedeva e gli eredi rinunciavano all’eredità.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva preliminarmente che, nel giudizio di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che il decesso di una parte, intervenuto dopo la rituale instaurazione del giudizio, non consente agli eredi l’ingresso nel processo. La rinuncia all’eredità è, pertanto, irrilevante, anche perché non è documentato che gli eredi esauriscano la linea dei successibili.

Quanto al primo e al secondo motivo, concernenti l’omesso esame di fatti decisivi in relazione alla notifica delle cartelle esattoriali, la Corte ne dichiara l’inammissibilità, applicando la preclusione di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. Tale disposizione, in tema di doppia conforme, esclude che la sentenza di appello che conferma quella di primo grado possa essere impugnata per vizio di motivazione, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni. La Corte richiama, in proposito, il principio per cui tale disciplina si applica anche al processo tributario, atteso che il giudizio di legittimità in materia non ha connotazioni di specialità.

In relazione al terzo e al quarto motivo, riguardanti la prescrizione, la Corte li reputa inammissibili e infondati. Essendo le cartelle emesse a titolo di iscrizione provvisoria in pendenza di giudizi avverso gli avvisi di accertamento, resisi definitivi per il rigetto delle impugnazioni, era onere del contribuente rendere conto di tali giudizi, le cui cadenze riverberano effetti sulla prescrizione, sia medio tempore sia in ragione del giudicato, che implica l’applicazione del termine decennale. La Corte richiama i propri precedenti secondo cui, per i tributi erariali, la prescrizione è decennale per le imposte e quinquennale per interessi e sanzioni.

Quanto al quinto e al sesto motivo, concernenti la responsabilità del socio accomandante e l’erronea imputazione del debito IVA, la Corte li dichiara inammissibili, poiché ogni doglianza avrebbe dovuto essere avanzata contro le presupposte cartelle esattoriali, assunte come legittimamente notificate. Il ricorso è pertanto integralmente rigettato, con condanna del contribuente alla rifusione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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