Inammissibilità sopravvenuta del ricorso per difetto di interesse e irrilevanza della rinuncia priva di procura speciale (Cass. civ. Sez. 1 n. 17314 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritta dal solo difensore, in assenza di procura speciale ai sensi dell’art. 390, comma 2, c.p.c., non è idonea a produrre l’effetto dell’estinzione del processo. Tuttavia, tale dichiarazione rivela comunque il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, con conseguente declaratoria di inammissibilità sopravvenuta del ricorso. In tal caso, non trova applicazione il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, che opera esclusivamente per l’inammissibilità originaria del gravame e non per quella sopravvenuta.

Il Fatto

La società ricorrente proponeva opposizione allo stato passivo della società in amministrazione straordinaria dinanzi al Tribunale di Velletri, chiedendo l’ammissione di un credito maturato per ferie non godute, R.O.L. e festività soppresse riconosciute ai dipendenti, in seguito al subentro nei rapporti di lavoro per effetto della cessione di complessi aziendali.

Il Tribunale respingeva la domanda di ammissione del credito, ritenendola infondata per difetto di adeguati riscontri probatori e in ragione del subentro nel rapporto di lavoro e nei conseguenti obblighi. Avverso tale decreto la società proponeva ricorso per cassazione, articolando cinque motivi di impugnazione.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio di legittimità veniva depositato un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal solo difensore munito di procura generale, corredato da una scrittura privata di accordo e transazione intervenuta tra la società e l’ente in amministrazione straordinaria.

La Corte ha preliminarmente rilevato che la rinuncia non risultava assistita dal mandato speciale richiesto dall’art. 390 c.p.c. per la sua validità. Detta carenza, tuttavia, non determina l’inammissibilità della rinuncia stessa, ma soltanto l’impossibilità di produrre l’effetto estintivo del processo.

Nondimeno, la dichiarazione di rinuncia, pur priva dei requisiti di legge, assume valenza sintomatica: essa rivela inequivocabilmente il sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente a proseguire il giudizio, essendo venuta meno la ragione sostanziale della impugnazione. In tal senso depongono i precedenti richiamati dalla Corte, secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse determina una declaratoria di inammissibilità.

Quanto al regime delle spese, la Corte ha disposto la compensazione integrale tra le parti, in considerazione delle ragioni che hanno determinato la rinuncia. Ha inoltre escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, in quanto la finalità sanzionatoria di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 è quella di scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo si applica esclusivamente all’inammissibilità originaria del gravame e non a quella sopravvenuta.

La Corte ha pertanto dichiarato l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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