Doppia conformità e onere probatorio nel permesso di costruire in sanatoria (TAR Abruzzo n. 166 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di permesso di costruire in sanatoria, l’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 impone la verifica della doppia conformità dell’opera alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia a quello della presentazione dell’istanza. L’onere di comprovare tale conformità grava sul richiedente, il quale deve allegare alla domanda gli elaborati idonei a dimostrare il rispetto dei parametri di cubatura e di distanza. Il diniego è legittimo quando la documentazione prodotta non consente la verifica e il richiedente, pur avendone avuto il tempo, non depositi gli elaborati rettificativi annunciati. Il Comune non è tenuto a motivare specificamente il mancato accoglimento delle osservazioni con cui il richiedente riconosca le difformità emergenti dagli atti e si riservi di correggerle. La sussistenza di autonomi capi di motivazione non censurati rende superfluo l’esame delle ulteriori doglianze.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di impresa agricola individuale, conduce in affitto terreni nel Comune di Barisciano sui quali insiste un manufatto edilizio realizzato dopo il sisma del 2009. Nel 2013 presenta istanza di permesso di costruire in sanatoria per il manufatto adibito a casa rurale di azienda agricola.
Il Comune, previo preavviso di diniego, rigetta l’istanza con provvedimento definitivo. La ricorrente impugna il diniego deducendo violazione del d.P.R. n. 380/2001 e della l.r. Abruzzo n. 18/1983, oltre a eccesso di potere, contestando i presupposti posti a base del rigetto quanto a regime applicabile, attestato di imprenditore agricolo professionale, computo della cubatura e verifica delle distanze. Il Comune eccepisce l’inammissibilità per mancata impugnazione di autonomi capi di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni preliminari, risultando il ricorso infondato nel merito. Il tenore letterale del provvedimento smentisce che il diniego sia riconducibile alla normativa emergenziale post sismica: il cenno contenuto nelle premesse non prevale sulle analitiche motivazioni che richiamano l’art. 70, comma 1, l.r. n. 18/1983 e l’art. 27 delle NTA del PRG, disposizioni vigenti all’epoca della realizzazione e dell’istanza, poste a base della verifica di doppia conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001.
Quanto all’eccesso di cubatura, nelle osservazioni al preavviso la ricorrente aveva riconosciuto la contraddizione tra l’altezza del seminterrato indicata nella relazione tecnica e quella risultante dagli elaborati, riservandosi di consegnare i grafici rettificati. Tali elaborati non sono mai stati depositati. Il Collegio rileva che dal deposito delle osservazioni all’adozione del diniego è trascorso oltre un mese, termine più che ragionevole rispetto alla proroga richiesta, senza che la documentazione sia stata prodotta.
Analoga considerazione vale per la distanza minima di dieci metri dal confine: la ricorrente non contesta che la verifica sia stata effettuata da un punto diverso da quello prescritto, ma si riserva di rappresentarla correttamente in un apposito elaborato, anch’esso mai consegnato.
Ne consegue che, non risultando dalla documentazione allegata all’istanza elementi idonei a comprovare la doppia conformità, il Comune legittimamente e doverosamente ha negato la sanatoria. Quanto all’omessa valutazione delle osservazioni, il Comune non aveva alcun onere di esternare le ragioni del mancato accoglimento, posto che la ricorrente non aveva contestato le difformità emergenti per tabulas dalla documentazione, limitandosi a riservarsi di rettificarle senza darvi seguito.
Le ulteriori censure, relative all’attestato di imprenditore agricolo professionale, restano assorbite: il provvedimento è sostenuto da autonomi capi di motivazione passati indenni al vaglio di legittimità. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.