Revoca autorizzazione NCC per violazione del vincolo di territorialità e abusivismo (TAR Lombardia n. 238 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è legittima quando l’istruttoria comunale accerta l’esercizio stabile dell’attività fuori dal territorio dell’ente che ha rilasciato il titolo, in violazione del vincolo di territorialità. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’obbligo di rientro in rimessa al termine di ogni singola prestazione non elimina l’obbligo di partenza dalla rimessa situata nel Comune autorizzante, né consente di soddisfare la domanda indistintamente sull’intero territorio nazionale. Integrano grave irregolarità rilevante ai fini della revoca l’utilizzo di conducenti non iscritti al ruolo provinciale, la mancata comunicazione dei sostituti alla guida e la tenuta di fogli di servizio non numerati progressivamente e con sovrapposizioni temporali. Il provvedimento sindacale di decadenza e revoca è congruamente motivato quando richiama il provvedimento dirigenziale che analiticamente descrive l’iter istruttorio.
Il Fatto
Il Comune rilasciava al ricorrente l’autorizzazione per il servizio di noleggio da rimessa con conducente, riferita a un singolo veicolo. Il titolo veniva poi conferito a una cooperativa ai sensi dell’art. 7 della legge n. 21/1992, con concessione al ricorrente dell’uso esclusivo dell’autovettura.
Un’associazione di categoria segnalava al Comune che il veicolo operava stabilmente in altro territorio, allegando fotografie geolocalizzate. Le verifiche delle polizie locali accertavano il mancato utilizzo delle rimesse dichiarate. Seguiva un verbale per servizio iniziato senza partenza dalla rimessa e la contestazione di violazioni della legge quadro. All’esito del contraddittorio procedimentale il Sindaco dichiarava la decadenza e la revoca dell’autorizzazione. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina del servizio NCC dettata dalla legge n. 21/1992, come modificata dalla legge n. 12/2019. L’autorizzazione è rilasciata dal Comune ed è riferita a un singolo veicolo; è necessaria la disponibilità di una sede e di una rimessa nel territorio comunale. Il prelevamento dell’utente e l’inizio del servizio devono avvenire con partenza dal territorio dell’ente autorizzante.
Il Tribunale richiama la Corte costituzionale n. 56/2020, che ha dichiarato illegittimo l’obbligo di rientro in rimessa dopo ogni singola prestazione, ritenendolo un irragionevole aggravio organizzativo. Ne deriva che il ritorno alla rimessa è dovuto solo dopo l’ultimo servizio; resta fermo, però, che il servizio deve iniziare dalla rimessa comunale.
L’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione del provvedimento dirigenziale viene superata per l’infondatezza nel merito. I primi due motivi sono esaminati congiuntamente. Il Collegio ritiene il provvedimento chiaro e da leggere insieme all’atto dirigenziale, che descrive analiticamente l’istruttoria. La revoca è fondata sulla clausola regolamentare che la prevede per qualsiasi grave e motivata irregolarità incompatibile con l’esercizio del servizio.
Il Collegio qualifica la vicenda come abusivismo nel settore NCC: l’ottenimento di un’autorizzazione di altro Comune per operare stabilmente altrove senza fare ritorno alla rimessa. Richiama la Cons. Stato, Sez. V, n. 1703/2021, secondo cui il servizio NCC non può soddisfare la domanda indistintamente su tutto il territorio nazionale, dovendo il titolo collegarsi alla comunità locale. L’istruttoria ha accertato il mancato utilizzo delle rimesse, la guida da parte di conducente non iscritto al ruolo provinciale, la mancata comunicazione dei sostituti al SUAP e fogli di servizio non numerati progressivamente, con sovrapposizioni temporali documentate dal raffronto tra i chilometraggi.
Il terzo motivo è infondato: l’istruttoria è completa e il contraddittorio, con cinque memorie, ha affrontato ogni aspetto. Quanto al recesso dalla cooperativa, il Collegio osserva che il conferimento del titolo conserva in capo al ricorrente la corresponsabilità per le condotte contestate, essendo egli titolare dell’uso esclusivo del veicolo. Il quarto motivo è infondato: la revoca si fonda sulla clausola residuale e la sede della cooperativa in altro Comune non scalfisce il vincolo di territorialità. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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