Vincolo cimiteriale e deroga art 338 parcheggio privato autolavaggio non assentibile (TAR Sicilia n. 1825 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo cimiteriale di cui all’art. 338 del R.D. n. 1265/1934 integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, che si impone di per sé, indipendentemente dal recepimento negli strumenti urbanistici. La deroga introdotta dall’art. 28 della legge n. 166/2002 al quinto comma della norma ha carattere eccezionale e di stretta interpretazione: essa opera per le sole opere pubbliche o comunque per interventi di rilevanza almeno pari a quelli sottesi alla fascia di rispetto, e, quanto ai parcheggi, per i soli parcheggi privati asserviti all’uso pubblico, resi accessibili alla collettività in modo continuativo sulla base di un diritto di fonte pubblicistica. Non è pertanto invocabile per un parcheggio privato con annesso autolavaggio, di natura commerciale e imprenditoriale. Poiché l’inedificabilità deriva direttamente dalla legge, l’amministrazione non è tenuta a motivare sulla concreta compatibilità dell’opera con i valori tutelati dal vincolo. In presenza di un atto plurimotivato, la legittimità di una sola delle autonome ragioni giustificatrici è sufficiente a sostenere il diniego e a determinare il rigetto del ricorso.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha respinto la sua richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di un parcheggio di superficie con annesso impianto di autolavaggio, mediante installazione di tre moduli prefabbricati.
Il diniego si fondava su due autonome ragioni: la ricadenza dell’area nella fascia di rispetto cimiteriale, ove le norme vietano ogni costruzione, e l’insistenza di parte della particella in zona a pericolosità idraulica SA e rischio R4. Esperite le controdeduzioni procedimentali e un’istanza di autotutela rimasta senza riscontro, la ricorrente ha proposto ricorso, contestando il carattere assoluto del vincolo cimiteriale, la qualificazione dei prefabbricati come nuova costruzione e l’omessa trasmissione all’ARTA dello studio di compatibilità idraulica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il diniego è un atto plurimotivato: è sufficiente che una sola delle ragioni ostative resista al sindacato perché il provvedimento si sottragga all’annullamento. La verifica si concentra quindi sul vincolo cimiteriale.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR ribadisce che il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege a carattere assoluto, non suscettibile di deroghe di fatto, funzionale alla tutela di plurimi interessi pubblici: esigenze igienico-sanitarie, sacralità dei luoghi e possibilità di espansione della cinta cimiteriale.
Quanto al quinto comma dell’art. 338, il Collegio aderisce all’orientamento restrittivo, prevalente e da ultimo confermato dal Consiglio di Stato n. 5825 del 2024: la deroga ha carattere eccezionale e riguarda solo opere pubbliche o interventi di rilevanza almeno pari. I riferimenti testuali a “interventi urbanistici” e “parcheggi privati” vanno letti come riferiti ai soli parcheggi asserviti all’uso pubblico. Nel caso concreto il progetto ha natura commerciale e imprenditoriale, per la compresenza dell’autolavaggio, e non è quindi assimilabile a un’opera pubblica.
Il Collegio esclude poi che l’amministrazione dovesse motivare sulla concreta incompatibilità dell’opera: derivando l’inedificabilità dalla legge, è sufficiente il rilievo della ricadenza dell’intervento in fascia di rispetto. Né vale la tesi della natura precaria dei manufatti: applicando il criterio funzionale e la nozione di nuova costruzione di cui all’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001, l’intervento è destinato a modificare durevolmente lo stato dei luoghi. Irrilevante, infine, che solo uno dei prefabbricati ricada nella fascia, imponendosi un apprezzamento globale del progetto.
Assorbite le censure sul rischio idraulico, il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.