Sanzioni Banca d’Italia: termine di riassunzione dimezzato e qualifica di autorità indipendente (Cass. civ. Sez. 2 n. 15402 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Banca d’Italia è qualificabile come autorità amministrativa indipendente ai sensi dell’art. 119, comma 1, lett. b), c.p.a., anche in tema di sanzioni amministrative, con conseguente applicazione del regime di dimezzamento dei termini processuali previsto dal comma 2 della medesima disposizione. Il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione del giudizio davanti al giudice ordinario, a seguito di declinatoria di giurisdizione da parte del giudice amministrativo, decorre dal passaggio in giudicato della pronuncia, che, in assenza di notificazione, si determina in tre mesi dalla pubblicazione, non trovando applicazione l’ordinario termine semestrale di cui all’art. 92, comma 3, c.p.a.. La tardiva riassunzione non determina l’inammissibilità dell’opposizione, bensì l’estinzione del processo, dichiarabile anche d’ufficio ai sensi dell’art. 59, comma 4, legge n. 69/2009, senza che la parte ricorrente possa dolersi di tale esito, difettandone l’interesse.
Il Fatto
La sanzione pecuniaria era stata irrogata dalla Banca d’Italia nei confronti di un ex componente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa di intermediazione finanziaria, cancellata dall’elenco generale degli intermediari per gravi violazioni del TUB. La sanzione, pari a una somma di denaro, era stata comminata ai sensi dell’art. 144 TUB per la violazione dell’art. 106, comma 6, TUB, con condanna solidale anche della società quale responsabile civile.
L’impugnazione proposta al TAR Lazio era stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione. A seguito di tale declinatoria, la parte aveva riassunto il giudizio davanti alla Corte d’appello di Roma, la quale aveva però dichiarato l’opposizione inammissibile per tardiva riassunzione, ritenendo superato il termine perentorio di tre mesi, dimezzato per effetto della natura di autorità amministrativa indipendente della Banca d’Italia. La decisione era stata impugnata per cassazione sulla base di otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha confermato la natura di autorità amministrativa indipendente della Banca d’Italia. Tale qualificazione, già affermata da una giurisprudenza di legittimità costante (Cass., Sez. 2, n. 11570 del 2025; Cass., Sez. 3, n. 17108 del 2024; Cass., Sez. 2, n. 4 del 2019), trova fondamento nell’art. 130 TFUE, nell’art. 19, legge n. 262/2005 e nello Statuto della Banca, che ne garantiscono l’autonomia e l’indipendenza dal Governo e da altri soggetti pubblici e privati. Ne consegue che l’opposizione alla sanzione rientra nel novero delle controversie relative ai provvedimenti delle autorità indipendenti, soggette al dimezzamento dei termini di cui all’art. 119, comma 2, c.p.a..
La Corte ha quindi escluso che l’errore di diritto sulla qualificazione della Banca d’Italia potesse giustificare la rimessione in termini, istituto non applicabile alla decadenza conseguente a un errore imputabile alla parte, come già affermato da Cass., Sez. 6-5, n. 4585 del 2020. Ha inoltre respinto la tesi della ricorrente per cui la Banca d’Italia non avrebbe tempestivamente eccepito la tardività della riassunzione, rilevando che la decadenza processuale è rilevabile d’ufficio e che l’eccezione era comunque contenuta nella memoria di costituzione.
Quanto alle conseguenze della tardiva riassunzione, la Cassazione ha operato una correzione della motivazione della sentenza impugnata: l’esito non è l’inammissibilità dell’opposizione, bensì l’estinzione del processo, dichiarabile d’ufficio ai sensi dell’art. 59, comma 4, legge n. 69/2009. Tale correzione, però, non giova alla ricorrente, la quale non ha interesse a eccepire l’estinzione, poiché essa determinerebbe l’inopponibilità della sanzione. La Corte ha infine rigettato la censura sulla decorrenza del termine, affermando che il dies a quo si determina in tre mesi dalla pubblicazione della sentenza non notificata, in applicazione del regime speciale dell’art. 119 c.p.a., e ha ritenuto corretta la condanna alle spese in ragione della soccombenza della ricorrente sulla declaratoria di difetto di giurisdizione. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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