Drenaggio imposto dal Comune e divieto di bis in idem (C.G.A.R.S. n. 477 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune può imporre ai privati l’esecuzione di opere di adeguamento del sistema di drenaggio delle acque meteoriche di un complesso edilizio, anche in assenza di un accertamento di responsabilità, in applicazione del principio di precauzione che orienta l’azione pubblica in presenza di rischi per l’ambiente e l’incolumità. Le determinazioni che dispongono indagini geognostiche e geotecniche costituiscono esplicazione della potestà pubblicistica di controllo e governo del territorio e non integrano una statuizione sulle spese, rimessa all’esito del giudizio civile. Il ne bis in idem opera, nel processo amministrativo, anche in presenza di provvedimenti diversi legati da stretto vincolo di consequenzialità e di identici motivi di impugnazione, senza che rilevi la formazione del giudicato formale.

Il Fatto

Un condominio impugnava davanti al TAR Sicilia le determinazioni con cui il dirigente comunale gli aveva imposto, insieme ai singoli proprietari, la realizzazione di lavori di adeguamento del sistema di drenaggio delle acque meteoriche del complesso residenziale, nonché la nomina del RUP per gli interventi sostitutivi. Con motivi aggiunti censurava anche i provvedimenti che disponevano indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche e le relative prove di laboratorio.

Il primo giudice rigettava ricorso e motivi aggiunti, ritenendo legittimo l’esercizio del potere di controllo e di governo del territorio e osservando che le autorizzazioni ottenute non provavano la conformità delle opere al piano di lottizzazione e alla convenzione. Il condominio proponeva appello, deducendo l’erroneità della decisione sul ricorso principale, la corrispondenza tra progettato e realizzato, l’incompetenza del dirigente e la parzialità degli accertamenti disposti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado. Richiamando i principi affermati da Cons. Stato, Sez. III, n. 7045 del 2021, osserva che il principio dispositivo non conferisce alla parte un potere di veto immotivato sull’andamento del processo, che è anche esercizio della funzione pubblica del ius dicere. Il processo amministrativo è processo di parte, ma non processo delle parti. Poiché l’ordinanza sindacale sopravvenuta era stata autonomamente impugnata, la censura è improcedibile.

Nel merito dell’ammissibilità, il C.G.A.R.S. rileva che il ne bis in idem mira a evitare giudicati contrastanti e risponde a un interesse pubblico di stabilità delle situazioni giuridiche. Sufficiente, ai fini della sua operatività, è che lo stesso giudice sia chiamato due volte a pronunciarsi su identiche questioni, senza che rilevi la definizione con sentenza passata in giudicato (Cass. S.U. n. 13916/2006; Cons. Stato, Sez. V, n. 5422/2018). Nel processo amministrativo il principio opera anche in caso di impugnazione di provvedimenti diversi ma legati da stretto vincolo di consequenzialità, inerenti al medesimo rapporto e fondati su identici motivi (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3158/2015; Cons. Stato, Sez. III, n. 5806/2015).

La Corte ricorda che, in caso di mancata riunione di cause identiche, va dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto successivamente, rilevando la mera proposizione del ricorso e non la definizione con pronuncia definitiva (Cons. Stato, Sez. III, n. 1257/2018; Cons. Stato, Sez. IV, n. 12309/2018). Nel caso in esame una sentenza passata in giudicato aveva già definito l’infondatezza della pretesa nei confronti delle stesse parti. L’appello è dunque inammissibile e il primo motivo anche improcedibile e infondato.

Per completezza, il Collegio conferma comunque il rigetto nel merito. I provvedimenti impugnati non costituiscono accertamento di responsabilità, ma espressione del principio di precauzione, adottati per evitare l’aggravamento della situazione del deflusso delle acque su area di competenza privata, con ogni determinazione sulle spese rimessa all’esito dell’accertamento di responsabilità. Le ulteriori determinazioni conseguono al mancato adempimento dei privati titolari dell’area. L’appellante è condannato alle spese del grado, liquidate in complessivi euro 5.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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