Somministrazione di alcol ai minori e sospensione della licenza di trattenimento danzante (TAR Toscana n. 488 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il titolare di un esercizio pubblico che somministra bevande alcoliche risponde della loro cessione ai minorenni, perché assume una posizione di garanzia che lo obbliga a vigilare sull’operato dei dipendenti e sull’accertamento dell’età dei consumatori. L’omessa verifica dell’età e il mancato controllo sulla somministrazione costituiscono comportamenti gravemente negligenti che giustificano l’adozione di misure cautelari. Ai fini della sospensione della licenza ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. è sufficiente un solo episodio, anche isolatamente considerato, idoneo a fondare il provvedimento. Il giudizio di proporzionalità va condotto sulla gravità dei fatti e non sulla dimensione dell’afflusso del pubblico.
Il Fatto
Con provvedimento della Polizia Amministrativa e Sociale, il Questore di Lucca disponeva la sospensione per dieci giorni, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., dell’autorizzazione all’attività di trattenimento danzante relativa a un locale del lungomare di Forte dei Marmi, gestito da una società.
La misura si fondava su sei episodi constatati dalla Stazione dei Carabinieri e dal Commissariato: la somministrazione di bevande alcoliche a un minorenne, poi trasportato di peso all’esterno in stato di incoscienza, e cinque episodi di violenza per diverbi iniziati dentro e fuori il locale, in uno dei quali l’aggressione era opera del personale di sicurezza. La società impugnava il provvedimento, già eseguito, deducendo l’interesse all’annullamento per il rischio che la ripetizione dei fatti comportasse la revoca della licenza, e censurava il difetto di motivazione, il travisamento, la carenza di istruttoria e la violazione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama le proprie recenti pronunce del 23 aprile 2024, n. 494 e del 3 febbraio 2025, n. 166, che a loro volta fondano il principio su un orientamento costante: il titolare dell’esercizio commerciale, per la posizione di garanzia a tutela dei minorenni, deve vigilare affinché i dipendenti accertino scrupolosamente l’età del consumatore. Il richiamo alla pronuncia di legittimità Cass., sez. V, n. 31812 del 2020 conferma che l’omessa verifica integra una negligenza grave, idonea a giustificare la cautela.
Sul piano istruttorio, gli accertamenti dei Carabinieri hanno dimostrato la somministrazione di alcol a minorenni, direttamente constatata dai militari. Il Tribunale ritiene superfluo aggiungere che le modalità di reazione del personale di sicurezza — il trasporto di peso del minorenne incosciente all’esterno — non sono adeguate alla pericolosità della situazione e rivelano il tentativo di negare il problema anziché di affrontarlo.
Il generico riferimento, nel primo motivo, a non meglio precisate modalità di controllo è giudicato troppo indeterminato per giustificare l’accaduto. Riconosciuta la sufficienza di un solo episodio a fondare la sospensione, il Collegio si ritiene esonerato dall’esame approfondito degli altri, in applicazione di un orientamento pacifico (T.A.R. Campania, Napoli, n. 194 del 2012; T.A.R. Piemonte n. 1107 del 2011; T.A.R. Campania, Napoli, n. 2009 del 2011; T.A.R. Lazio, Roma, n. 32810 del 2010), restando comunque gli ulteriori fatti dimostrati dalla documentazione depositata.
La censura sulla proporzionalità è respinta: la circostanza, allegata dalla stessa ricorrente, che il locale fosse aperto solo il sabato riduce l’impatto della misura anziché amplificarlo. L’elevato afflusso di pubblico rende anzi necessarie cautele proporzionate a prevenire la somministrazione di alcol ai minori e gli episodi di violenza.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio liquidate in tremila euro.
Nota della Redazione
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