Edilizia pubblica, punteggi oggettivi ricalcolabili prima dell’assegnazione (TAR Marche n. 180 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, i requisiti e i punteggi di natura oggettiva non esauriscono la loro funzione al momento della domanda: il Comune deve accertare, prima dell’assegnazione, la loro permanenza e, se le condizioni sono mutate, procede al ricalcolo del punteggio e alla ricollocazione in graduatoria. Non sussiste contraddittorietà tra la norma regolamentare che fissa i requisiti oggettivi alla data del bando e quella che impone la verifica successiva, perché la prima impedisce la precostituzione artificiosa dei requisiti e la seconda garantisce che l’alloggio sia attribuito a situazioni aderenti alla realtà al momento dell’assegnazione. La decurtazione dei punti è legittima quando la condizione di sfratto, inizialmente dichiarata, risulti già realizzata. L’assegnazione di ulteriori punteggi per ampliamento del nucleo familiare richiede il rispetto dei termini e delle modalità regolamentari.
Il Fatto
La ricorrente presentava domanda per l’assegnazione di un alloggio ERP a seguito di avviso pubblicato nel 2021. Nella domanda dichiarava la residenza in un piccolo appartamento inadeguato e la pendenza di una procedura di rilascio, conseguendo un punteggio complessivo che le consentiva di collocarsi in posizione utile nella graduatoria provvisoria.
Nel corso della verifica dei requisiti il Comune accertava che l’abitazione era stata nel frattempo lasciata e che lo sfratto non costituiva più una condizione attuale. Applicando l’art. 17 del Regolamento Comunale, l’amministrazione riduceva il punteggio e ricollocava la ricorrente in posizione deteriore nella graduatoria definitiva. La ricorrente impugnava l’atto e il Regolamento in parte qua, chiedendo la restituzione dei punti e l’attribuzione di ulteriori punteggi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, superata ogni questione in rito per l’infondatezza nel merito, esamina l’unico motivo articolato, con cui si deduce violazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e delle norme regolamentari, oltre a eccesso di potere. La tesi della ricorrente è che i requisiti oggettivi vadano valutati solo alla data di pubblicazione dell’avviso, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Comunale.
Il Tribunale esclude la prospettata contraddittorietà tra l’art. 13 e l’art. 17 del Regolamento Comunale. La prima disposizione impedisce la precostituzione artificiosa dei requisiti tra pubblicazione del bando e presentazione della domanda; la seconda risponde alla ratio di garantire gli alloggi a situazioni aderenti alla realtà al momento dell’assegnazione. Poiché i requisiti oggettivi riguardano situazioni mutabili nel tempo, la verifica successiva e l’eventuale ricollocazione in graduatoria costituiscono applicazione coerente del regolamento.
Il Collegio rileva che il rilascio dell’immobile era previsto pochi mesi dopo la pubblicazione dell’avviso, cosicché la condizione di sfratto non poteva ritenersi persistente. La ricorrente ha occupato abusivamente un alloggio ERP, condotta che il Tribunale qualifica come antigiuridica e che, se premiata, condurrebbe a un esito contrario alla funzione della graduatoria. Le proposte di sistemazione offerte dai servizi sociali risultano rifiutate, il che smentisce la dedotta assenza di alternative abitative.
Quanto alla pretesa violazione dell’art. 18, punto 2, della legge regionale n. 36/2005, il Tribunale osserva che la norma riguarda i soli requisiti soggettivi, mentre la disciplina dei requisiti oggettivi è demandata al Comune dall’art. 20-quinquies, comma 2, della stessa legge regionale, con criteri e modalità di cui all’allegato A della legge regionale n. 22/2006, della cui violazione nulla è dedotto.
Infine, la richiesta di ulteriori punti per la nascita del terzo figlio avrebbe dovuto essere fatta valere nei termini e nei modi dell’art. 13, comma 2, del Regolamento Comunale. La dedotta inadeguatezza del nuovo alloggio è successiva al bando e comunque superata con la riattivazione della fornitura idrica. Il rigetto dell’azione impugnatoria esclude i profili risarcitori; le spese di giudizio sono compensate per ragioni equitative.
Nota della Redazione
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