Rinuncia al ricorso irrituale e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Marche n. 182 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso che non rispetti le formalità previste dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. non è idonea a produrre l’estinzione del giudizio. Anche in tal caso il giudice può dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, desumendo dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti argomenti di prova della carenza di interesse alla decisione. L’adesione delle controparti alla rinuncia, estesa alla richiesta di compensazione delle spese, costituisce comportamento univoco valutabile ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. La declaratoria di improcedibilità non richiede l’esame nel merito dei motivi e consente la compensazione delle spese quando le altre parti abbiano aderito senza riserve.
Il Fatto
La controversia riguarda l’aggiudicazione del Lotto 1 di una procedura di gara indetta dalla stazione appaltante, con la collocazione al terzo posto di un concorrente e l’aggiudicazione in favore del raggruppamento controinteressato. La ricorrente ha impugnato la determinazione di aggiudicazione, i verbali di gara e gli atti presupposti, chiedendo altresì la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento del danno.
Nel medesimo giudizio la ricorrente ha proposto istanza di accesso ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. avverso i dinieghi opposti dall’amministrazione, mentre l’aggiudicatario ha spiegato ricorso incidentale avverso gli atti della procedura e il diniego parziale di accesso alla propria documentazione. All’udienza del 20 febbraio 2025 la difesa della ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, ai motivi aggiunti e alle istanze istruttorie, con richiesta di compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la dichiarazione di rinuncia è stata portata a conoscenza delle altre parti, le quali vi hanno aderito anche con riferimento alla richiesta di compensazione delle spese. La rinuncia, tuttavia, non è stata proposta con le formalità prescritte dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., cosicché non può produrre l’effetto estintivo del giudizio secondo lo schema ordinario.
Il Tribunale supera l’ostacolo formale richiamando l’art. 84, comma 4, cod. proc. amm.: anche in assenza delle formalità dei commi precedenti, il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.
Nel caso concreto, la dichiarazione di rinuncia integrale e l’adesione delle controparti, priva di riserve e comprensiva dell’accordo sulla compensazione, costituiscono comportamento univoco idoneo a fondare la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Il Collegio non procede quindi all’esame nel merito dei motivi del ricorso principale, del ricorso incidentale e delle istanze di accesso.
Quanto alle spese, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per la compensazione, in ragione dell’adesione delle altre parti alla rinuncia senza riserve, anche in relazione alla richiesta di compensazione. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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