La non ammissione alla classe successiva e il sindacato del giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 27 del 04.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe successiva si fonda sulla constatazione dell’insufficiente preparazione e dell’incompleta maturazione personale, desumibili dal mancato conseguimento della sufficienza in più discipline. L’eventuale omissione della comunicazione scuola-famiglia non incide sulla legittimità del giudizio finale, che resta ancorato al rendimento effettivamente conseguito. Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche è ammesso solo in presenza di irragionevolezza o illogicità manifesta ricavabile dalla motivazione. L’emergenza pandemica non consente di promuovere lo studente prescindendo dal rendimento, dovendosi distinguere l’anno scolastico considerato da quello del suo improvviso manifestarsi. La domanda di esibizione ex art. 116 c.p.a. è respinta se la documentazione non risulta necessaria ai fini della decisione.
Il Fatto
I ricorrenti, in qualità di esercenti la potestà genitoriale su un minore, hanno impugnato la comunicazione con cui il Consiglio di classe ha deliberato la non ammissione del figlio alla classe successiva. Lo studente aveva riportato sei insufficienze, due delle quali gravi, e la scuola ha motivato il provvedimento richiamando una preparazione lacunosa, lo scarso impegno e un atteggiamento non sempre adeguato al contesto.
I genitori hanno dedotto la mancata interlocuzione con la famiglia nel corso dell’anno, l’omessa valutazione delle difficoltà del periodo pandemico e dei trasferimenti familiari, nonché il brillante andamento negli anni precedenti e i voti raggiunti nell’ultimo mese. Hanno inoltre chiesto l’esibizione degli atti oggetto di istanze di accesso rimaste senza riscontro. La domanda cautelare era stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso richiamando le ragioni già espresse in sede cautelare. Sul primo motivo, relativo alla mancata comunicazione scuola-famiglia e all’omessa comunicazione ex art. 10-bis legge n. 241/1990, il TAR osserva che parte ricorrente non ha fornito elementi di prova dell’omissione, come era suo onere. In ogni caso, l’inidoneità di tale omissione a incidere sulla legittimità del giudizio finale è conforme all’orientamento consolidato: il giudizio di non ammissione si basa sulla constatazione dell’insufficiente preparazione e dell’incompleta maturazione necessarie per accedere alla fase successiva di studi.
Sul secondo motivo, il Collegio esamina la circolare ministeriale n. 699 del 2021, che richiama l’art. 4, comma 5, d.P.R. n. 122/2009: sono ammessi alla classe successiva gli studenti che conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. L’emergenza pandemica non legittima la promozione prescindendo dal rendimento. Il dato differenzia sostanzialmente l’anno in esame rispetto al 2019-2020, caratterizzato dall’improvviso manifestarsi della pandemia e dall’impreparazione delle strutture amministrative.
Sul terzo motivo, il TAR rileva che dagli atti emerge una decisione assunta all’unanimità dal Consiglio di classe in ragione delle sei insufficienze. Il mancato conseguimento della sufficienza in tutte le materie costituisce di per sé causa ostativa al passaggio. Non si ravvisa ingiustizia né difetto di motivazione. Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche è consentito solo in presenza di irragionevolezza o illogicità manifesta ricavabile dalla motivazione; nel caso concreto la motivazione si sottrae a tali censure.
Quanto alla domanda ex art. 116 c.p.a., il Collegio la respinge. Si tratta di accesso difensivo qualificato, e il giudice deve valutare la rilevanza dei documenti richiesti: la parte non ha insistito sulla richiesta né ha depositato memoria in vista della decisione. La documentazione non è quindi necessaria. Il ricorso è respinto, con spese compensate in ragione della natura della fattispecie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.