Silenzio sull’istanza di permesso di soggiorno per attesa occupazione e soccombenza virtuale (TAR Molise n. 390 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del nulla osta al permesso di soggiorno per attesa occupazione non costituisce, di per sé solo, attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, non essendo ancora stato rilasciato il titolo richiesto. Non ricorrono pertanto i presupposti della cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Il sopravvenuto soddisfacimento parziale determina invece improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., per essere divenuta inutile la pronuncia di merito. La condanna alle spese segue il criterio della soccombenza virtuale quando l’Amministrazione abbia definito la procedura oltre il termine di legge solo dopo la proposizione del ricorso.

Il Fatto

Un cittadino extracomunitario faceva ingresso in Italia il 25 settembre 2023 in forza di nulla osta per lavoro subordinato rilasciato dalla Prefettura di Campobasso, nell’ambito del c.d. decreto flussi. La ditta che aveva avviato la procedura si rendeva poi irreperibile e non assumeva il lavoratore. L’interessato presentava quindi, il 4 marzo 2024, istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, integrata l’8 marzo 2024.

Non ottenendo riscontro, il ricorrente proponeva ricorso per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, articolando tre motivi. Nel corso del giudizio il ricorrente dichiarava, con memoria del 30 ottobre 2024, di non avere più interesse, avendo medio tempore ottenuto il nulla osta, insistendo per le spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione della sopravvenienza, disattendendo la richiesta di cessazione della materia del contendere. Rammenta che la cessazione della materia del contendere presuppone una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, idonea a soddisfare in modo pieno la posizione sostanziale e a non lasciare alcuna residua utilità alla pronuncia di merito. Richiama sul punto Cons. Stato, sez. II, n. 1227 del 2020, Cons. Stato, sez. II, n. 8615 del 2019, Cons. Stato, sez. VI, n. 3378 del 2019 e Cons. Stato, sez. V, n. 1332 del 2016.

Nel caso concreto, osserva il Tribunale, l’Amministrazione ha rilasciato soltanto il nulla osta, non il permesso di soggiorno richiesto. Manca dunque una soddisfazione propriamente integrale dell’interesse sostanziale, con la conseguenza che non può pronunciarsi la cessazione della materia del contendere.

Il Collegio reputa tuttavia integrata una diversa fattispecie, quella dell’improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. per sopravvenuta carenza d’interesse. Tale istituto presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere inutile la sentenza per essere venuta meno l’utilità della pronuncia del giudice. Richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 5402 del 2009 e Cons. Stato, sez. IV, n. 5355 del 2007. Dalla memoria del 30 ottobre 2024 si desume la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria in rito.

Quanto alle spese, il Tribunale accoglie la richiesta del ricorrente applicando il canone della soccombenza virtuale. La richiesta di permesso risale al 4 marzo 2024, il ricorso è depositato il 15 maggio 2024, la convocazione presso lo Sportello Unico è seguita solo il 16 ottobre 2024, ben oltre il termine generale di conclusione del procedimento. La tardiva rideterminazione dell’Amministrazione non la esonera dalla condanna alle spese.

Il Collegio coordina quindi le regole sul governo delle spese con la disciplina del d.P.R. n. 115/2002, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in attesa del riscontro dell’Agenzia delle Entrate sui presupposti dell’ammissione. In caso di conferma, il compenso sarà liquidato con decreto presidenziale ed erogato dall’Amministrazione della Giustizia amministrativa, con rimborso a carico dell’Amministrazione resistente ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002. In caso contrario, la liquidazione è effettuata sin d’ora in € 1.300,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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