Microzonizzazione e VAS: illegittimo il piano di attuazione parziale (TAR Trentino-Alto Adige n. 294 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il piano di attuazione che disciplina una sola parte della zona territoriale omogenea, introducendo per essa parametri urbanistici difformi da quelli vigenti per la restante zona, integra una microzonizzazione e richiede una congrua e specifica motivazione sulle esigenze di interesse pubblico che la giustificano. L’approvazione di un siffatto piano è illegittima per violazione degli artt. 22 e 57 della l.p. n. 9/2018 e dell’art. 7 della legge n. 1150/1942, che impongono la ripartizione del territorio in zone omogenee e il trattamento uniforme delle aree con caratteristiche simili. È parimenti illegittimo il piano di attuazione approvato senza verifica di assoggettabilità a VAS, allorché il piano urbanistico comunale non sia stato sottoposto a valutazione ambientale strategica e non abbia definito i contenuti planivolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, con i relativi indici e limiti di sostenibilità. La vicinitas è idonea a fondare la sola legittimazione attiva, ma l’interesse a ricorrere esige la prova di un pregiudizio concreto, personale e attuale alla sfera giuridica del ricorrente.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile sito nella zona di completamento B2 – La Villa, ha impugnato la deliberazione con cui il Consiglio comunale ha approvato — su proposta di taluni confinanti — un piano di attuazione riguardante soltanto alcune particelle della medesima zona. Il piano suddivideva l’area in due lotti e introduceva parametri difformi da quelli del piano urbanistico comunale, in particolare un aumento del rapporto massimo di copertura e dell’indice di impermeabilità del suolo, mantenendo la cubatura esistente di un edificio produttivo in esubero rispetto all’indice di zona.

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’annullamento degli atti di adozione e di approvazione, deducendo la violazione delle norme provinciali in materia di piani di attuazione, l’assenza di motivazione sulle osservazioni presentate e il difetto della verifica di assoggettabilità a VAS. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità per difetto di interesse e chiedendo il rigetto nel merito; la controinteressata non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. La vicinitas non basta, ma il ricorrente ha allegato e documentato un pregiudizio concreto e attuale: l’avvicinamento delle costruzioni, l’ampliamento dei locali produttivi con aumento di rumori, polveri e traffico, la perdita di vista e di fruibilità del giardino. La natura di microzonizzazione dello strumento, che disciplina una sola parte della zona con parametri a favore della controinteressata e a sfavore del ricorrente, rende il pregiudizio attuale.

Nel merito, il quarto motivo è fondato e assorbente. L’art. 60, comma 6, della l.p. n. 9/2018 esonera il piano di attuazione dalla VAS e dalla verifica solo se il piano comunale sia stato sottoposto a VAS e abbia definito localizzazioni, indici, usi ammessi e contenuti planivolumetrici e tipologici. Nel caso concreto il piano urbanistico non era stato sottoposto a VAS e non contemplava né la cubatura realizzabile, né l’ampliamento interrato, né gli incrementi di copertura e impermeabilità introdotti dal piano di attuazione. Il Comune avrebbe dovuto verificare i possibili impatti significativi sull’ambiente ai sensi dell’art. 6 della l.p. n. 17/2017. La mancata esibizione del rapporto ambientale preliminare conferma l’assenza della verifica, con conseguente illegittimità radicale.

Anche il primo motivo è fondato. L’art. 57 della l.p. n. 9/2018 impone che il piano di attuazione abbia per oggetto l’intera zona omogenea e garantisca l’equa ripartizione dei diritti edificatori tra tutti i proprietari. La microzonizzazione è ammessa solo in presenza di specifiche esigenze di interesse pubblico, che richiedono motivazione congrua. Il Comune ha invece richiamato la valorizzazione della proprietà privata e si è limitato ad affermare l’assenza di motivi ostativi di carattere pubblico e di viabilità, respingendo le osservazioni senza spiegare le ragioni dell’interesse pubblico sotteso.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati e condanna del Comune e della controinteressata alla rifusione delle spese, liquidate in favore del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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