Divieto prefettizio di detenzione armi e custodia negligente (TAR Emilia-Romagna n. 702 del 15.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di prevenzione previsto dall’art. 39 del T.U.L.P.S. consente alla Prefettura di vietare la detenzione di armi e munizioni a chi non offra adeguata affidabilità, senza attendere l’esito del procedimento penale. La valutazione deve essere complessiva e può fondarsi, oltre che sulla denuncia per reati implicanti l’uso delle armi, su plurime irregolarità nella custodia e nella denuncia del materiale detenuto. L’eventuale assoluzione perché il fatto non sussiste non priva retroattivamente di fondamento il provvedimento adottato nelle more del giudizio penale, quando la misura trovi autonoma giustificazione nelle condizioni di omessa custodia riscontrate. Il giudice amministrativo sindaca la congruità della motivazione e l’uso ragionevole della discrezionalità, non il merito della scelta di tutela anticipata dell’incolumità pubblica.

Il Fatto

Il ricorrente, detentore da oltre quarant’anni di armi legalmente denunciate, impugna il decreto con cui il Prefetto gli ha imposto il divieto di detenere armi e munizioni, con ingiunzione di cessione immediata. Il provvedimento consegue a una denuncia presentata da una donna che conviveva nell’immobile di sua proprietà, denuncia che aveva aperto un’indagine per violenza privata, minaccia aggravata e omessa custodia di armi.

Il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del T.U.L.P.S. e dell’art. 3 della legge n. 241/90: la motivazione sarebbe generica e non avrebbe considerato la personalità incensurata del destinatario. In memoria segnala che il 22 luglio 2024 era intervenuta assoluzione perché il fatto non sussiste. L’Amministrazione resiste, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso. La tesi difensiva riduce la motivazione del provvedimento alla sola denuncia per minaccia e all’errore sul numero delle cartucce, ma la lettura dell’atto e del verbale di perquisizione restituisce un quadro diverso. La Prefettura ha considerato una pluralità di irregolarità, valutate nel loro insieme.

Il primo rilievo concerne la conservazione della pistola fuori dall’armadio blindato: l’arma era sul comodino con caricatore pieno e colpo in camera di cartuccia. Il ricorrente giustifica l’episodio con il sonno, ma la spiegazione conferma l’omessa custodia. A ciò si aggiungono le chiavi dell’armadio rinvenute nello sportello del contatore dell’ingresso comune, temporaneamente affidate alla stessa donna che poi ha denunciato; un fucile con due cartucce in camera di scoppio; un’ulteriore pistola con sei cartucce nel tamburo.

Il Collegio valorizza poi le difformità nelle denunce: non solo le centoventi cartucce calibro 44 magnum indicate come venti, ma anche quarantaquattro calibro 6.35, oltre a una carabina non denunciata e, in una perquisizione successiva, spade e katane non denunciate. Tali contestazioni, rileva il Tribunale, il ricorrente ha completamente sottaciuto in ricorso, pur essendo puntualmente richiamate nelle premesse del decreto.

L’argomento dell’eredità paterna e degli errori di trascrizione non giova all’affidabilità vantata: dimostra, per il Tribunale, un’inaccettabile leggerezza nella denuncia e nella custodia delle armi. Quanto al procedimento penale pendente al momento dell’adozione, esso legittima il ricorso alla tutela anticipata in funzione dell’incolumità pubblica, senza che la successiva assoluzione travolga un giudizio autonomamente fondato sulle condizioni di detenzione. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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