Onere probatorio della consegna del preavviso per emersione ex art 103 (TAR Lazio n. 15647 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione che invia il preavviso di rigetto a un indirizzo di posta elettronica ordinaria, privo di ricevute di consegna, non dimostra che l’interessato lo abbia effettivamente ricevuto; la mancata integrazione documentale sollecitata con quel preavviso non può quindi fondare il diniego. Il difetto di motivazione del provvedimento che si limiti a constatare quella carenza non è peraltro censurabile, perché il provvedimento è motivato proprio su di essa. Nel merito, la sussistenza dei requisiti per l’emersione del rapporto di lavoro irregolare ex art. 103 D.L. 34/2020 si prova con ogni mezzo, e la verificazione dei fatti di causa spetta al giudice anche a fronte di una istanza cautelare respinta in primo grado.
Il Fatto
La ricorrente impugna il decreto con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma ha rigettato l’istanza presentata in suo favore ex art. 103, comma 1, D.L. 34/2020, diretta a dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con il datore di lavoro istante. Il diniego si fonda sulla mancata integrazione dei documenti richiesti con il preavviso di rigetto: contributo forfettario, prova della presenza ininterrotta del lavoratore e idoneità alloggiativa.
Il Ministero dell’Interno si costituisce. Il TAR respinge l’istanza cautelare, valorizzando l’autoresponsabilità degli interessati, rimasti inerti per oltre quattro anni, e il difetto di prova dei requisiti. Il Cons. Stato, sez. III, n. 671/2025 è richiamato sul diverso profilo della notificazione all’indirizzo reale o PEC. Il Consiglio di Stato accoglie l’appello ai soli fini della sollecita fissazione del merito.
La Motivazione della Corte
Il primo passaggio è processuale. Il Collegio rileva che l’Amministrazione non è in grado di dimostrare l’avvenuta ricezione del preavviso di rigetto, inviato a un indirizzo PEO che non rilascia ricevute di consegna. La mancata produzione dei documenti richiesti non può dunque giustificare il diniego. Il difetto di motivazione, tuttavia, non è rilevabile: il provvedimento è motivato proprio su quella carenza documentale, e la censura non può essere accolta su un presupposto che ne contraddice l’oggetto.
Nel merito il Tribunale procede a una verifica diretta. La ricorrente produce il passaporto e il biglietto aereo del 03.12.2019, che provano la presenza nel territorio prima dell’8 marzo 2020. Documenta la denuncia all’INPS del rapporto di lavoro domestico dal 06.01.2020 e i versamenti contributivi del datore di lavoro.
Il Collegio dà rilievo anche alla condizione del datore di lavoro, riconosciuto invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua ex art. 3, comma 3, L. 104/92. Su questo si innesta l’art. 9, comma 5, D.M. 27.05.2020, richiamato dall’art. 103, comma 5, D.L. 34/2020, che esonera dalla verifica dei requisiti reddituali del comma 2.
La ricorrente documenta poi la cessazione del rapporto per morte del datore di lavoro e i successivi rapporti di lavoro regolari, con relativi contributi, fino al 2025. Il Tribunale ritiene così dimostrata la presenza anteriore alla data di riferimento e la sussistenza di plurimi rapporti di lavoro irregolari, e accoglie il ricorso annullando il provvedimento impugnato.
Le spese sono compensate, perché la mancata ricezione del preavviso non è imputabile all’Amministrazione.
Nota della Redazione
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