Annullamento del concorso e caducazione automatica del contratto di ricercatore (TAR Emilia-Romagna n. 292 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento dell’atto che definisce la fase concorsuale — anche a seguito di accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica — spiega un effetto direttamente caducante, e non meramente viziante, sui provvedimenti di chiamata e presa di servizio e sul contratto di lavoro stipulato con il vincitore. La caducazione opera in forza del rapporto di derivazione immediata tra gli atti, che appartengono alla medesima serie procedimentale e sono legati da nesso di necessaria conseguenzialità. L’amministrazione universitaria non deve avviare alcun procedimento di autotutela né svolgere nuove valutazioni di interessi: la sua attività è meramente vincolata. Ne deriva l’ininfluenza del mancato avviso di avvio del procedimento, del difetto di motivazione e del richiamo all’affidamento, quando il controinteressato abbia partecipato al giudizio sull’atto presupposto ed era consapevole dell’incertezza della propria posizione.
Il Fatto
Il ricorrente risultava vincitore di una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso un ateneo e stipulava il relativo contratto, con presa di servizio nell’autunno 2021. Un altro candidato proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso gli atti di attivazione della procedura. Il Consiglio di Stato, con parere n. 303 del 10.02.2022, disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti del vincitore, che partecipava al procedimento svolgendo le proprie difese.
Con d.P.R. 16 maggio 2023, recependo il parere del Consiglio di Stato n. 1617/2022, il ricorso straordinario veniva accolto e gli atti della procedura annullati. L’ateneo comunicava quindi al ricorrente l’annullamento e la cessazione degli effetti del contratto, con decorrenza dal suo avvio e salva l’irripetibilità delle somme corrisposte ex art. 2126 cod. civ. Il ricorrente impugnava le note di trasmissione davanti al TAR, lamentando violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, illegittima caducazione del rapporto e lesione dell’affidamento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina congiuntamente i primi tre motivi, legati da evidente connessione logico-giuridica. Il punto di partenza è la qualificazione dell’attività posta in essere dall’ateneo: a fronte dell’annullamento del bando, l’amministrazione si è limitata ad assumere gli atti meramente conseguenti, poiché l’accoglimento del ricorso straordinario ha travolto l’intera procedura costituente il presupposto della stipulazione.
Il Collegio richiama TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 21 luglio 2022, n. 2356 e, soprattutto, Cons. Stato, sez. VI, n. 4068 del 2023, che ha qualificato l’effetto dell’annullamento come direttamente caducante sui provvedimenti di chiamata e presa di servizio, in ragione del loro rapporto di derivazione immediata rispetto all’atto presupposto. Il principio è ricondotto all’orientamento che distingue invalidità ad effetto caducante e invalidità ad effetto viziante: la prima richiede l’appartenenza dei due atti alla medesima serie procedimentale e il rapporto di necessaria derivazione del secondo dal primo, senza necessità di nuove valutazioni di interessi.
Nel caso concreto il nesso è immediato, diretto e necessario, poiché la vittoria del concorso costituisce presupposto unico e imprescindibile per l’instaurazione del rapporto di lavoro non privatizzato con l’ateneo. Da ciò deriva l’infondatezza della censura sul mancato avviso di avvio del procedimento: la privazione degli effetti del contratto è conseguenza automatica del decreto di accoglimento, non l’esito di un procedimento avviato dall’amministrazione. Il Collegio aggiunge che, anche ove la comunicazione fosse stata trasmessa, l’esito non sarebbe mutato per la natura vincolata dell’attività.
Quanto al difetto di motivazione, dagli atti gravati emerge con evidenza la ragione del venir meno degli effetti del contratto, sicché nessuna ulteriore motivazione era necessaria. Parimenti infondata è la censura sull’omessa valutazione della prosecuzione del rapporto: in capo all’ateneo non sussisteva alcun margine di discrezionalità, e i richiami ai progetti condotti grazie all’apporto del ricorrente risultano ultronei. Il quarto motivo è respinto perché l’università non ha adottato alcun provvedimento di autotutela, ma ha solo preso atto dell’annullamento.
Il quinto motivo è infine rigettato sul piano dell’affidamento: il ricorrente aveva partecipato quale controinteressato al procedimento dinanzi al Capo dello Stato, era consapevole che gli atti concorsuali erano sub iudice e potevano venire meno, sicché alcun affidamento giuridicamente tutelabile può essere riconosciuto. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della questione.
Nota della Redazione
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