Rigetto del piano di lottizzazione e risarcimento da lesione di interessi legittimi (C.G.A.R.S. n. 171 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’approvazione del piano di lottizzazione non costituisce atto dovuto, neppure quando il piano risulti conforme allo strumento urbanistico generale, perché tra questo e gli strumenti attuativi sussiste un rapporto di necessaria compatibilità ma non di formale coincidenza. Il diniego fondato su concreti elementi istruttori e su valutazioni di opportunità attinenti al merito amministrativo non è sindacabile nel merito e non è manifestamente irragionevole. La responsabilità della Pubblica Amministrazione per lesione di interessi legittimi ha natura extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. e richiede la prova della spettanza del bene della vita, non essendo il risarcimento conseguenza automatica dell’illegittimità provvedimentale. Il regime transitorio di cui all’art. 53 l.r. n. 19/2020 sottrae i procedimenti pendenti all’applicazione retroattiva della nuova disciplina sulla competenza.
Il Fatto
La società ricorrente presentava nel dicembre 2011 al Comune un’istanza di approvazione di un piano di lottizzazione relativo a un fondo di sua proprietà. Il Consiglio Comunale rigettava la proposta con deliberazione del 2019, ritenuto il contrasto con preminenti ragioni di interesse pubblico. Dopo un verbale di intese tra le parti, la società riproponeva il piano con modificazioni, destinando parte dell’insediamento ad attività ricettiva turistica. La nuova proposta veniva nuovamente rigettata con deliberazione del 2 marzo 2021.
La società impugnava gli atti innanzi al TAR Sicilia, proponendo motivi aggiunti per incompetenza del Consiglio Comunale ed eccesso di potere, insieme a domanda risarcitoria. Il TAR, con sentenza n. 3155/2021, respingeva i ricorsi. Proponeva appello la società, insistendo sull’illegittimità della delibera e sulla condanna al risarcimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che l’appello non censura il capo sulla declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo, divenuto definitivo. Quanto alla pretesa risarcitoria, l’appello ripropone la medesima domanda già formulata con i motivi aggiunti, esaminata dal TAR con distinta pronuncia.
Sul primo motivo, relativo alla competenza, l’appellante sostiene che al nuovo piano dovesse applicarsi la l.r. n. 19/2020, che ha trasferito l’approvazione dei piani esecutivi alla Giunta Municipale. La censura è infondata. L’art. 53 l.r. n. 19/2020 dispone che i piani depositati e non ancora adottati alla data di entrata in vigore della legge si concludono secondo la disciplina previgente. Poiché la legge è entrata in vigore il 21 agosto 2020 e il nuovo piano era stato presentato il 21 ottobre 2019, il procedimento ricade nel regime transitorio, con competenza del Consiglio Comunale.
Sul secondo motivo, il Collegio richiama il principio secondo cui l’approvazione del piano di lottizzazione non è atto dovuto, perché tra piano regolatore e strumenti attuativi sussiste un rapporto di compatibilità e non di coincidenza formale (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1479 del 2013). Il diniego risulta motivato da ragioni sufficienti: la carenza di infrastrutture, l’assenza di rete fognaria collaudata, i sistemi di smaltimento inadeguati a garanzia della falda. A ciò si aggiungono le considerazioni generali sullo sviluppo urbanistico e sulla mancata corrispondenza del piano regolatore all’attuale conformazione del territorio. La decisione non è dunque manifestamente irragionevole o arbitraria.
Sulla domanda risarcitoria, il Collegio ricostruisce l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 7/2021: la responsabilità dell’Amministrazione per illegittimo esercizio della funzione pubblicistica è di natura extracontrattuale, con centralità dell’ingiustizia del danno e dell’onere probatorio ex art. 2697 cod. civ.. Manca nella specie la prova della spettanza del bene della vita, non essendo stata provata l’illegittimità della delibera. La domanda va quindi rigettata per omessa prova dell’an debeatur.
L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese processuali.
Nota della Redazione
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