Silenzio assenso del Comune in conferenza di servizi e natura di variante dell’autorizzazione unica FER (TAR Basilicata n. 57 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di autorizzazione unica per impianti alimentati da fonti rinnovabili, la mancata comunicazione della nota indittiva della conferenza di servizi al Comune interessato non determina l’illegittimità del provvedimento finale quando l’Ente abbia comunque avuto conoscenza del procedimento e serbato un contegno di inerzia, essendosi formato il silenzio assenso ex art. 14-bis l. n. 241/1990. Il provvedimento emanato all’esito della procedura ex art. 12, comma 3, d.lgs. n. 387/2003 assume valenza di variante allo strumento urbanistico, sicché gli impianti possono essere ubicati anche in zone agricole e l’autorizzazione è idonea a derogare ai parametri edilizi comunali, ferma la riconducibilità dei digestori interrati alla categoria dei volumi tecnici. L’intervento ad adiuvandum è inammissibile quando l’interveniente sia un cointeressato titolare di posizione giuridica autonoma e non una posizione dipendente da quella del ricorrente.
Il Fatto
Un Comune impugnava la determinazione con cui la Regione aveva rilasciato alla società controinteressata l’autorizzazione unica per la costruzione di un impianto di produzione di biometano, deducendo, tra l’altro, la lesione delle garanzie partecipative per la mancata comunicazione dell’atto indittivo della conferenza di servizi. Lamentava, inoltre, l’omissione della valutazione di incidenza ambientale e il contrasto dell’opera con le previsioni del Regolamento urbanistico comunale che vietano volumi interrati in area a rischio idrogeologico. Pendente il giudizio, la Regione, in autotutela, confermava l’autorizzazione con rinnovata motivazione, previa acquisizione del parere comunale; il Comune proponeva motivi aggiunti avverso tale atto confermativo. Un imprenditore agricolo limitrofo interveniva ad adiuvandum.
La Motivazione della Corte
Il TAR, in via preliminare, ha dichiarato inammissibile l’intervento del titolare dell’attività agricola, qualificandolo come cointeressato e non come adesivo-dipendente: la posizione vantata, fondata sulla vicinitas, era omogenea e concorrente con quella del Comune, sicché l’interveniente avrebbe dovuto proporre autonoma impugnazione nei termini di legge.
Quanto al vizio procedimentale, il Collegio ha ritenuto le censure improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il provvedimento confermativo del 13/10/2025 intervenuto a garantire piena interlocuzione all’Ente. Nel merito, ha comunque escluso l’illegittimità dell’assenso tacito: il Comune, pur non destinatario della nota indittiva, aveva avuto contezza del procedimento sin dal 4/10/2024 e, ricevuta la successiva richiesta di determinazione, era rimasto inerte, senza richiedere proroghe; tale condotta integrava una libera scelta incompatibile con la successiva impugnazione, anche alla luce del parere tecnico interno che dava atto del silenzio assenso comunale.
Quanto alla localizzazione, il TAR ha affermato che l’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 costituisce variante allo strumento urbanistico e che l’art. 12, comma 7, cit. consente espressamente l’ubicazione in zone agricole, con conseguente carenza di competenza comunale nell’introdurre limiti localizzativi, riservati invece alle Regioni. La natura di volumi tecnici dei digestori seminterrati e la prescrizione di sopraelevazione dell’edificio uffici hanno escluso il contrasto con le norme sul rischio dighe; irrilevante è stata ritenuta la mancata dimostrazione della perimetrazione dell’area “Dam break collasso + 50%”.
Del pari infondate sono state dichiarate le censure sulla V.Inc.A., mancando la dimostrazione di incidenze significative sui siti Rete Natura 2000, e quelle sulla distanza dal confine, conforme all’art. 873 cod. civ. e legittimata dal principio di prevenzione. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.