Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso amministrativo (TAR Molise n. 282 del 10.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, governato dal principio dispositivo e dall’impulso di parte, il ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione. Egli può pertanto rinunciare al ricorso ovvero dichiarare di aver perduto ogni interesse alla sua definizione nel merito. Quando la parte deduce di non avere più interesse, il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituire la propria valutazione a quella della parte sull’insussistenza dell’interesse ad agire: è pertanto tenuto, in ossequio al principio dispositivo, a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il dovere di accertamento officioso dell’effettiva sussistenza dell’interesse permane solo ove la parte insista per la decisione.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura di Campobasso aveva archiviato la sua istanza di permesso di soggiorno temporaneo ex art. 103, comma 2, del D.L. n. 34/2020, per asserita carenza di atti idonei a comprovare lo svolgimento di attività lavorativa nei settori del D.M.I. del 27.05.2020 in periodo antecedente il 21.10.2019. Il gravame era affidato a un unico motivo, con censure di violazione e falsa applicazione delle norme richiamate, nonché di eccesso di potere, difetto di istruttoria e violazione del preavviso ex art. 10-bis l. n. 241/1990.

La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza n. 102 del 13 maggio 2021, per difetto di fumus boni iuris. Nel corso del giudizio il ricorrente ha prodotto ulteriori documenti e, in data 4 giugno 2024, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, chiedendo la declaratoria di improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la parte ricorrente ha inequivocabilmente rappresentato di non avere più interesse alla decisione di merito, in coerenza con il proprio contegno processuale di inerzia. Da qui la definizione del giudizio con pronuncia in rito.

A sostegno, il Tribunale ha richiamato l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2018, secondo cui il rito amministrativo è governato dall’impulso di parte: la parte che propone il ricorso può rinunciarvi in qualsiasi momento, potendo financo rinunciare agli effetti della sentenza di primo grado. Tale diritto potestativo, insindacabile dal giudice, si estende anche alla tutela cautelare, facoltativamente richiesta dall’impugnante.

Il Collegio ha precisato che sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione. Può quindi rinunciare al ricorso o dichiarare di aver perduto ogni interesse alla sua decisione. In tal caso il giudice amministrativo, che pure ha il dovere di accertare d’ufficio l’effettiva sussistenza dell’interesse ove la parte insista per la decisione, non ha il potere di procedere d’ufficio allorquando la parte deduca di non avere più interesse, non potendo sostituirsi alla valutazione della parte stessa.

Ne consegue che il giudice è tenuto, in ossequio al principio dispositivo, alla declaratoria di improcedibilità del ricorso, come affermato anche da Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3848 del 2016 e da TAR Campania – Napoli, Sez. VIII, n. 3066 del 2021. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Le spese sono state compensate tra le parti costituite, tenuto conto della natura e delle circostanze specifiche della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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