Emersione lavoro irregolare: presupposto indefettibile l’effettività del rapporto (TAR Puglia n. 1274 del 30.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di emersione del lavoro irregolare di cui all’art. 103 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, trova il proprio presupposto indefettibile nella effettiva e concreta sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. L’accertamento di tale presupposto è riservato all’Amministrazione, che può fondare il rigetto sulle risultanze degli accertamenti della Questura e sulle dichiarazioni della presunta datrice di lavoro, ove il richiedente non le confuti con idonea documentazione. Trattandosi di normativa eccezionale, non è consentita interpretazione estensiva. Il preavviso di rigetto regolarmente notificato a entrambe le parti esclude la violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento. Il ricorrente che non impugni nel termine di decadenza di sessanta giorni il provvedimento a lui notificato incorre nell’irricevibilità per tardività, ai sensi degli artt. 29 e 41 c.p.a.

Il Fatto

La presunta datrice di lavoro presentava in via telematica, in data 15.07.2020, la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare in favore di un cittadino extracomunitario, ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020. Acquisito il parere negativo della Questura, lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Taranto comunicava il preavviso di rigetto e, con provvedimento dell’1.12.2020, disponeva il rigetto della domanda.

I due interessati impugnavano il provvedimento davanti al TAR Puglia, deducendo violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 7 della legge n. 241/1990, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Le Amministrazioni resistenti si costituivano per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la posizione della datrice di lavoro, rilevando che il provvedimento di rigetto le era stato notificato in data 14.12.2020, mentre il ricorso è stato proposto solo il 17.03.2021. Il gravame è pertanto irricevibile per palese tardività rispetto al termine di decadenza di sessanta giorni prescritto dagli artt. 29 e 41 c.p.a.

Quanto al ricorso del cittadino extracomunitario, tempestivo, il Tribunale ne rileva l’infondatezza nel merito. Il Collegio richiama il disposto dell’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020, che consente la regolarizzazione solo in presenza dei presupposti ivi indicati, e sottolinea come la dichiarazione di emersione esiga l’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, il cui accertamento resta riservato all’Ufficio competente.

Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui la disciplina in esame persegue la finalità di favorire l’emersione dei rapporti irregolari, ma trattasi di normativa eccezionale per la quale non è consentita un’interpretazione estensiva (Consiglio di Stato, sez. III, 7 febbraio 2022, n. 858; T.A.R. Calabria – Catanzaro, sez. II, 8 giugno 2022, n. 966; T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, 21 luglio 2021, n. 8675).

Nel caso concreto, il provvedimento impugnato risulta motivatamente fondato sull’accertata inesistenza del rapporto di lavoro, emergendo dagli accertamenti della Questura che la richiedente non conosceva il cittadino straniero e aveva riferito di non aver mai inoltrato la richiesta. A fronte di tali dichiarazioni, il ricorrente non ha fornito alcuna prova dell’effettiva instaurazione del rapporto. Le stesse non risultano superate dal successivo invio della comunicazione obbligatoria all’INPS, acquisita solo il 09.02.2021, ossia dopo il rigetto, e smentita dalla successiva nota della Questura del 23.03.2021.

Le censure di difetto di istruttoria e motivazione sono pertanto inconferenti, avendo l’Amministrazione compiuto reiterati accertamenti. Neppure colgono nel segno le doglianze sulla partecipazione al procedimento, risultando l’avvenuta comunicazione del preavviso di rigetto a entrambe le parti, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990. Il ricorso è dunque in parte irricevibile e per il resto respinto, con compensazione integrale delle spese per giustificati motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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