Emersione lavoro irregolare: la mancata comparizione del datore impone l’archiviazione (Cons. Stato n. 7843 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di emersione dal lavoro irregolare disciplinato dall’art. 103 d.l. n. 34 del 2020, avviato ad istanza del datore di lavoro ai sensi del comma 1, la mancata comparizione del datore stesso presso lo sportello unico per l’immigrazione integra la causa di archiviazione prevista dal comma 15. Una volta accertata tale omissione, diventa irrilevante la questione della prova dell’instaurazione del rapporto di lavoro irregolare. Le modalità probatorie dettate dall’art. 7 d.m. 27 maggio 2020, compresa la corrispondenza cartacea tra le parti, operano solo con riferimento alle istanze di permesso di soggiorno temporaneo presentate dal lavoratore al Questore ai sensi del comma 2, e non si estendono in via analogica al procedimento attivato dal datore. Il richiamo all’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286 del 1998 presuppone comunque la definizione del procedimento avviato su istanza del datore, con formalizzazione della rinuncia al rapporto e sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Il Fatto

La vicenda muove da una domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata in favore dell’originario ricorrente. Il Prefetto di Roma, con provvedimento del 13 agosto 2024, ha respinto l’istanza. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo l’erroneità del presupposto relativo alla mancata instaurazione del rapporto di lavoro e producendo messaggi WhatsApp e una dichiarazione che sarebbe stata inviata alla Prefettura dalla datrice di lavoro.

L’Amministrazione ha documentato di aver convocato la datrice, che non si è mai presentata. Il TAR, con sentenza breve n. 20221/2024, ha rigettato il ricorso per insufficienza probatoria e per difetto dei requisiti di accesso all’emersione, anche quanto al permesso di soggiorno per attesa occupazione. Propone appello il ricorrente, contestando la valutazione delle prove e invocando l’applicazione analogica delle modalità probatorie del comma 2 e delle norme sul permesso per attesa occupazione.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato richiama anzitutto la struttura binaria dell’art. 103 d.l. n. 34 del 2020: il comma 1 disciplina l’emersione su istanza del datore di lavoro, il comma 2 quella su istanza del lavoratore. Nel caso concreto il procedimento era stato avviato dal datore, il quale non si è poi presentato presso lo sportello unico per l’immigrazione. Tale omissione, ai sensi del comma 15, giustifica l’archiviazione del procedimento.

Da qui la conseguenza processuale: la Corte ritiene irrilevante la questione della prova del rapporto di lavoro irregolare. Gli elementi prodotti davanti al TAR, peraltro, non risultano allegati nel procedimento amministrativo, neppure a seguito della comunicazione ex art. 10-bis legge n. 241 del 1990, indirizzata anche al lavoratore.

Quanto all’art. 7 d.m. 27 maggio 2020, che ammette la prova del rapporto mediante qualsiasi corrispondenza cartacea intercorsa tra le parti, i giudici ne circoscrivono l’ambito: la previsione opera con riferimento alle istanze di permesso di soggiorno temporaneo avanzate dai lavoratori al Questore, e non si presta all’estensione analogica invocata dall’appellante.

Il secondo motivo è parimenti respinto. Non è pertinente il richiamo all’art. 5, comma 11-bis, d.lgs. n. 109 del 2012, disciplina transitoria ed eccezionale ormai esaurita. Quanto all’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286 del 1998, richiamato dall’art. 103, comma 4, la sua applicazione presuppone la definizione del procedimento avviato su istanza del datore. La circolare del Ministero dell’Interno del 17 novembre 2020 esige, in caso di cessazione del rapporto nelle more, la formalizzazione della rinuncia da parte del datore e la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Nessuno di tali adempimenti è avvenuto, il che esclude l’illegittimità del provvedimento impugnato.

L’appello è dunque rigettato, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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