Nessun risarcimento per sconto tariffario se tetto di spesa invalicabile (Cons. Stato n. 1691 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il danno da illegittima applicazione dello sconto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale non è risarcibile ex art. 2043 c.c. quando il tetto di spesa assegnato alla struttura, rimasto fermo per effetto di un atto amministrativo non impugnato, avrebbe comunque impedito di percepire le tariffe piene. Il nesso causale richiesto dall’art. 1223 c.c. è escluso dalla presenza di un fattore causale estraneo e diverso, costituito dai limiti di budget, che sterilizza la pretesa di remunerazione integrale. Il giudice non può sostituire la domanda risarcitoria inadeguata con altra astrattamente ammissibile, né supplire con mezzi istruttori d’ufficio al difetto di allegazione e di prova dei costi maggiori sostenuti per erogare le prestazioni eccedenti il budget. La declaratoria di illegittimità del provvedimento non basta a fondare il diritto al bene della vita preteso, se questo resta incompatibile con i limiti di spesa non contestati.
Il Fatto
La Regione Sardegna, con D.G.R. n. 21/12 del 24 aprile 2018 e relativo schema di contratto, ha previsto per il triennio 2018-2020 l’applicazione alle tariffe della specialistica ambulatoriale dello sconto di cui all’art. 1, comma 796, lett. o), legge n. 296/2006. Il TAR Sardegna, con sentenza n. 981/2018, ha annullato in parte qua la delibera, recependo l’indirizzo del Consiglio di Stato n. 4902 del 10 agosto 2018, secondo cui lo sconto non poteva operare oltre il 31 dicembre 2008.
La Regione ha quindi adottato la D.G.R. n. 61/26 del 18 dicembre 2018, con cui ha applicato le tariffe non scontate e ha sterilizzato l’incremento mediante una rimodulazione in riduzione delle prestazioni, a invarianza del tetto di spesa. La struttura sanitaria ha chiesto il risarcimento del lucro cessante, pari alla differenza tra quanto percepito e quanto avrebbe percepito a tariffa integrale su tutte le prestazioni erogate. Il TAR ha rigettato la domanda per insussistenza del nesso causale, del danno e della colpa. La struttura ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo, con cui l’appellante imputa il pregiudizio alla sola delibera del 2018. L’annullamento ha caducato una clausola dello schema di contratto che la Regione, con la D.G.R. n. 61/26, ha sostituito con effetto retroattivo al 1° gennaio 2018. La disciplina contrattuale applicabile per l’intero anno è stata dunque riscritta, con il mantenimento del tetto e la riduzione del volume di prestazioni, in coerenza con l’art. 11 del contratto e con l’art. 8-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 502/1992.
Tale rimodulazione non è stata impugnata, così la struttura ha accettato di essere remunerata per un numero inferiore di prestazioni. La singola delibera regionale non è quindi causa del pregiudizio: ciò di cui l’appellante si duole è la mancata e pedissequa applicazione della stessa delibera, che avrebbe implicato il diritto a erogare l’intero volume a prezzo pieno. La statuizione sulla carenza del nesso causale è assorbente di ogni altra questione.
Quanto al secondo motivo, la Corte conferma il rigetto. La riaffermazione del tetto di spesa, non gravata in parte qua, rappresenta un limite invalicabile che ex se sterilizza ogni possibilità di riconoscimento del danno commisurato agli importi decurtati. La giurisprudenza esclude da tempo la corresponsione di corrispettivi tariffari extra tetto, come ribadito da Cons. Stato, sez. III, n. 2837/2024. Il differenziale richiesto corrisponde a remunerazioni che la struttura non avrebbe in ogni caso potuto percepire.
L’unica pretesa astrattamente plausibile era quella rapportata ai maggiori costi sostenuti per erogare le prestazioni eccedenti il budget, ma essa non corrispondeva al petitum del ricorso di primo grado e, comunque, difettava di prova. La CTU richiesta non poteva supplire all’assenza di un principio di prova dell’an del danno. La Corte richiama la distinzione tra onere di allegazione e onere della prova, secondo Cons. Stato, sez. III, n. 4339/2025: il primo va assolto con domanda autosufficiente, il secondo riguarda fatti già compiutamente dedotti.
Il Collegio esclude che il giudice dovesse attivare mezzi istruttori d’ufficio o liquidare equitativamente il pregiudizio, non potendo sostituire le pretese inaccoglibili con altre ammissibili. La documentazione prodotta, limitata alle fatture con volume e importo complessivo, è coerente con l’impostazione aritmetica della domanda e non documenta i maggiori costi. L’esame degli ulteriori motivi, relativi all’elemento soggettivo della colpa, è esonerato in virtù del principio della ragione più liquida. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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