Interdittiva antimafia e revoca dei titoli: indizi valutati unitariamente, non atomisticamente (TAR Emilia-Romagna n. 119 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di interdittiva antimafia, essendo il potere espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, non occorre provare l’intervenuta infiltrazione mafiosa, ma soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, sia deducibile il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata. Tali elementi vanno considerati in modo unitario e non atomistico, cosicché ciascuno acquista valenza nella connessione con gli altri. Nel procedimento volto all’emissione dell’informativa non è prescritta l’instaurazione del contraddittorio mediante la comunicazione di avvio. La revoca dei titoli abilitativi comunali conseguente all’interdittiva costituisce attività vincolata, con la conseguenza che non necessita di motivazione ulteriore rispetto al presupposto.
Il Fatto
La società ricorrente esercita il commercio su aree pubbliche ed è stata destinataria di un’informativa antimafia interdittiva adottata dal Prefetto ai sensi dell’art. 89-bis del d.lgs. n. 159/2011. L’amministrazione ha valorizzato la frequentazione di soggetti pregiudicati da parte del socio unico, la condivisione di partecipazioni societarie con una persona dal profilo criminale, una condanna risalente del socio per spaccio e la presenza di due dipendenti con precedenti.
Il Comune di Rimini ha quindi revocato le autorizzazioni all’esercizio dell’attività e dichiarato la decadenza delle concessioni; il Comune di Riccione ha parimenti revocato le concessioni relative ai posteggi del mercato settimanale e annullato la Scia. La società ha impugnato gli atti con due ricorsi, chiedendo anche il risarcimento del danno, e ha sollecitato l’acquisizione documentale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dispone la riunione dei ricorsi per il rapporto di presupposizione tra gli atti impugnati. Passa poi al merito della misura prefettizia e osserva che la ricorrente ha censurato solo alcuni indizi, trascurando quelli ulteriori emergenti dal provvedimento.
Dalla lettura dell’atto emerge un fitto intreccio di rapporti tra la ricorrente e società riconducibili, direttamente o indirettamente, al medesimo soggetto, con una pluralità di atti di trasferimento d’azienda e rapporti commerciali documentati. Due di tali società sono divenute destinatarie di interdittiva subito dopo l’adozione del provvedimento contestato; una lo era già in precedenza. Assume rilievo anche la posizione dei dipendenti con precedenti di polizia.
Richiamando il consolidato orientamento espresso da Cons. Stato, sez. III, 19 settembre 2023, n. 8423, il Collegio ribadisce che gli elementi sintomatico-presuntivi vanno valutati in modo unitario e non atomistico. Il quadro indiziario complessivo è quindi sufficiente a fondare il pericolo di ingerenza criminale. L’istanza istruttoria è superflua, perché nessuna delle circostanze rappresentate è stata confutata.
Sul contraddittorio, il Tribunale esclude che il procedimento per l’informativa imponga la comunicazione di avvio ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990. Quanto alla revoca comunale, la natura vincolata dell’atto esclude sia il difetto di partecipazione sia il vizio di motivazione. Il rigetto del ricorso principale travolge la domanda risarcitoria, non essendo provata la condotta lesiva.
Il secondo ricorso è invece inammissibile per difetto di interesse: la ricorrente aveva ceduto il ramo d’azienda comprensivo delle licenze prima dell’adozione dei provvedimenti di revoca, con richiesta di volturazione già depositata dall’acquirente. Solo la cessionaria sarebbe stata legittimata a impugnare. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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