Permesso scaduto dal 31 10 2019 è requisito ostativo per emersione (TAR Campania n. 124 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito della titolarità di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 costituisce condizione ostativa all’accoglimento dell’istanza di emersione ai sensi dell’art. 103, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020. Il successivo provvedimento di rigetto dell’amministrazione dell’Interno ha carattere vincolato, con conseguente applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, legge n. 241/1990. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non assume rilievo invalidante quando il ricorrente non alleghi elementi idonei a dimostrare un diverso contenuto dispositivo dell’atto. Il giudizio di inammissibilità dell’istanza presuppone la verifica della sussistenza dei requisiti di legge, il cui onere probatorio incombe sul richiedente.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto emesso dalla Questura di Benevento il 22.10.2020, notificato il 29.10.2020, con cui è stata dichiarata inammissibile l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo ex art. 103, comma 2, d.l. n. 34/2020. Il diniego si fondava su tre carenze documentali: l’assenza dell’indicazione del codice fiscale, la mancanza di prova dell’attività lavorativa svolta prima del 31 ottobre 2019 in uno dei settori del D.M. 27 maggio 2020 e la carenza di documentazione sulla dimora.

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per la mancata comunicazione di avvio del procedimento, oltre alla mancata considerazione del lungo periodo di permanenza in Italia e dell’integrazione familiare. Ha inoltre contestato l’affermazione dell’amministrazione secondo cui l’ultimo permesso di soggiorno sarebbe scaduto nel 2015.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Il punto di partenza è la disposizione dell’art. 103, comma 2, d.l. n. 34/2020, che consente la richiesta del permesso temporaneo ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito, presenti sul territorio nazionale all’8 marzo 2020 e che abbiano svolto attività lavorativa prima del 31 ottobre 2019.

Il Tribunale richiama Cons. St., sez. III, 19 settembre 2022, n. 8076, secondo cui l’insussistenza del requisito del permesso scaduto dal 31 ottobre 2019 è di per sé sufficiente a rigettare l’istanza. Nel caso concreto il ricorrente, pur avendo contestato con l’ultima memoria la data di scadenza del titolo, non ha fornito alcun elemento utile a confutare l’affermazione dell’amministrazione.

Il Collegio sottolinea che sarebbe stato sufficiente produrre evidenza di un permesso di soggiorno scaduto effettivamente dal 31 ottobre 2019 in avanti: prova non particolarmente onerosa, trattandosi di documentare un proprio titolo.

Dal provvedimento impugnato risulta invece che il ricorrente è stato destinatario di due rigetti di istanze di permesso di soggiorno, l’ultimo risalente al 2 agosto 2018. Tale circostanza consente di desumere che al 31 ottobre 2019 il ricorrente non fosse titolare di alcun titolo valido.

Quanto alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto, il carattere vincolato dell’atto comporta l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, legge n. 241/1990: il ricorrente non ha dimostrato che il provvedimento avrebbe potuto avere contenuto diverso. Le spese sono compensate per la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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