PAUR non sostitutivo dell’AIA: improcedibile il ricorso avverso il solo titolo settoriale (TAR Campania n. 115 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento autorizzativo unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 non realizza un effetto sostitutivo pieno dei singoli titoli abilitativi necessari alla realizzazione del progetto. Esso li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi, sicché VIA e AIA mantengono autonomia formale e autonoma efficacia lesiva, con la conseguenza che ciascun titolo settoriale deve essere autonomamente impugnato. L’atto conclusivo della conferenza che compia nuova istruttoria, riepilogando e ordinando gli esiti delle sedute, costituisce atto di conferma autonomamente impugnabile e non mero atto confermativo. Ne deriva che il ricorso proposto avverso il solo titolo settoriale, senza gravare il PAUR, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’eventuale caducazione del primo non travolge il secondo rimasto inoppugnato.

Il Fatto

Il Comune ricorrente impugna il decreto dirigenziale regionale con cui, all’esito di conferenza di servizi, è stata autorizzata la modifica sostanziale dell’AIA rilasciata alla società controinteressata per un impianto IPPC ubicato nel proprio territorio. La modifica consiste nella trasformazione dell’impianto di trattamento rifiuti in un impianto di combustione dei residui delle lavorazioni di compostaggio, con aumento dei quantitativi trattati.

Il Comune, che ha partecipato alla conferenza di servizi, deduce violazione della disciplina nazionale e regionale sulla localizzazione degli impianti in area già interessata da criticità ambientali, contrasto con il principio di precauzione, necessità di una nuova AIA ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006, violazione dell’art. 208, comma 2, del medesimo decreto e omessa acquisizione dei pareri richiesti dall’art. 29-quater, oltre a difetto di istruttoria e di motivazione. La società controinteressata eccepisce l’improcedibilità per mancata impugnazione del PAUR nel frattempo rilasciato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta preliminarmente l’eccezione di rito e la ritiene fondata. Richiamando l’indirizzo della Corte costituzionale n. 198/2018 e la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5241/2024), il Tribunale ricostruisce la funzione del PAUR: semplificare, razionalizzare e velocizzare la VIA regionale, senza determinare alcun assorbimento dei singoli titoli autorizzatori.

Sul piano letterale, la sentenza valorizza la diversità terminologica tra le due discipline: l’art. 27-bis, comma 7, del Codice dell’ambiente stabilisce che la determinazione conclusiva “comprende” la VIA e la VAS, mentre l’art. 14-quater della legge n. 241/1990 dispone che l’atto conclusivo della conferenza “sostituisce” ad ogni effetto i diversi atti di assenso. La scelta del legislatore, dunque, non è casuale.

Sul piano sistematico, il Collegio richiama il costante indirizzo secondo cui il procedimento di VIA e quello di AIA sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi e possono avere autonoma efficacia lesiva, con conseguente impugnabilità separata dei rispettivi provvedimenti (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3561/2017; Sez. V, n. 3000/2016; n. 313/2015). Depone in tal senso l’intera impalcatura del D.Lgs. n. 152/2006, che qualifica VIA e AIA come autonomi provvedimenti amministrativi, produttivi di effetti precettivi propri.

Il Tribunale precisa tuttavia che resta ferma la necessità di impugnare tempestivamente anche il PAUR, specie quando esso compia nuova istruttoria: in tal caso riepiloga e ordina gli esiti delle varie sedute della conferenza, assumendo natura di atto di conferma autonomamente impugnabile e non di atto meramente confermativo (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1072/2023).

Da queste premesse discende la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: l’accoglimento del ricorso non arrecherebbe alcuna utilità al Comune, poiché la caducazione del decreto dirigenziale che ha modificato l’AIA non determinerebbe ex se la caducazione del PAUR rimasto inoppugnato. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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