Ottemperanza al decreto ingiuntivo e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1359 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la ritualità della procedura esecutiva e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione. Ove non emergano motivi giustificativi dell’inadempienza, deve essere affermata la persistenza dell’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale ottemperanza al decreto ingiuntivo divenuto esecutivo. L’obbligo riguarda la sorte capitale residua, gli interessi e gli oneri accessori, oltre ai compensi e alle spese di causa, comprese le spese di registrazione successive all’emanazione del titolo. Il giudice fissa un termine per l’esecuzione e nomina, per il caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

Il Fatto

La società ricorrente ha agito per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catania, con il quale il Comune intimato era stato condannato al pagamento del corrispettivo per lavori eseguiti in forza di un contratto di appalto. Il decreto, non opposto nei termini, era stato dichiarato esecutivo con apposito decreto di esecutorietà e notificato all’Amministrazione munito di formula esecutiva.

Decorso il termine assegnato per l’adempimento, il Comune aveva versato solo un acconto parziale. La ricorrente ha quindi chiesto l’esecuzione del titolo, anche a mezzo di commissario ad acta, per la residua esposizione debitoria, oltre iva, interessi di mora e spese. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso fondato. La procedura per l’esecuzione del decreto ingiuntivo risulta ritualmente incardinata ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, come modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.

Non si ravvisano motivi giustificativi dell’inadempienza dell’Amministrazione intimata. Il giudice afferma pertanto la persistenza dell’obbligo in capo alla stessa di dare integrale ottemperanza al decreto ingiuntivo.

Tale obbligo va affermato sia per la sorte capitale residua sia per gli interessi e gli oneri accessori, oltre che per i compensi e le spese di causa. Sono dovute anche le spese successive all’emanazione del titolo, quali le spese di registrazione, che rientrano automaticamente tra quelle conseguenti alla decisione, senza necessità di espressa statuizione del giudice.

Il Collegio ordina al Comune di dare esecuzione al provvedimento entro un termine ritenuto equo di novanta giorni dalla notifica o comunicazione in forma amministrativa della decisione. Decorso infruttuosamente tale termine, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, individuato nel Segretario comunale di un Comune viciniore. Insediandosi entro dieci giorni dalla scadenza del termine, il Commissario provvederà sotto la propria personale responsabilità entro i successivi novanta giorni dal suo insediamento, con compenso liquidato in separato decreto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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