Emersione: redditi rilevanti solo quelli dell’anno antecedente la sanatoria (TAR Lombardia n. 41 del 24.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione del rapporto di lavoro irregolare, il requisito della capacità reddituale del datore di lavoro si accerta esclusivamente con riferimento all’anno di imposta antecedente a quello di introduzione della sanatoria. Non sono computabili i redditi dei familiari dichiarati in anni successivi, né quelli di soggetti privi della qualifica di conviventi o di parenti entro il secondo grado. La carenza del requisito reddituale legittima il rigetto dell’istanza e, per effetto dell’art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020, non consente il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, disposizione questa ritenuta conforme a Costituzione.

Il Fatto

Un datore di lavoro presenta istanza di emersione ai sensi del d.l. n. 34/2020 in favore di un collaboratore familiare di origine senegalese. La Prefettura rigetta l’istanza con provvedimento dell’11.07.2022, ravvisando la carenza della capacità reddituale prescritta dalla normativa di settore.

Il ricorrente impugna il diniego davanti al TAR Lombardia, deducendo violazione della legge n. 241/1990 e dell’art. 103 d.l. n. 34/2020, nonché dell’art. 9 del D.M. 27.5.2020, e lamentando eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Sostiene in particolare che l’amministrazione avrebbe dovuto verificare la composizione del nucleo familiare e computare il reddito complessivo raggiunto nel biennio 2021-2022, pari a 43.289,00 euro. In via subordinata invoca il rilascio del permesso per attesa occupazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama integralmente l’ordinanza cautelare con cui era stata respinta la domanda di sospensione. Quel provvedimento aveva già chiarito che il parametro reddituale, in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi, è fissato in 27.000 euro annui e che al raggiungimento della soglia possono concorrere anche altri componenti del nucleo. Il coniuge e i parenti entro il secondo grado concorrono anche se non conviventi; per ogni altro soggetto è invece necessaria la convivenza, rimasta indimostrata nel caso del familiare indicato come cugino.

Il Tribunale condivide l’impostazione dell’ordinanza e osserva che nessuna difesa è stata articolata dopo la fase cautelare. Fissa quindi il criterio temporale decisivo: i redditi rilevanti sono soltanto quelli dell’anno 2019, cioè dell’anno antecedente a quello in cui è stata introdotta la sanatoria. Ne deriva l’incomputabilità dei redditi dei familiari dichiarati nel 2023 con riferimento all’anno di imposta 2022, in quanto riferiti a un periodo successivo a quello considerato dalla normativa.

Il Collegio dichiara poi inconferente il richiamo all’art. 22, XI comma, d.lgs. n. 286/1998, che presuppone la qualifica di lavoratore extracomunitario e di familiari legalmente soggiornanti, nella specie insussistente.

Quanto alla prospettazione subordinata, il Tribunale richiama la Corte cost. n. 209 del 24 novembre 2023, che ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020, norma che preclude il rilascio del permesso per attesa occupazione in caso di rigetto dell’istanza per difetto del requisito reddituale in capo al datore di lavoro.

Il ricorso è pertanto respinto. L’assenza di ulteriori attività difensive dopo la fase cautelare giustifica la compensazione delle spese di lite, ferme quelle già riconosciute.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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