Emersione 2020: reddito insufficiente del datore esclude il permesso per attesa occupazione (TAR Campania n. 1445 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione dei rapporti di lavoro irregolari disciplinata dall’art. 103 d.l. n. 34/2020, la titolarità in capo al datore di lavoro di un reddito nella misura fissata dall’art. 9 d.m. 27 maggio 2020 costituisce presupposto indefettibile per la definizione positiva della procedura. La mancanza di tale requisito impedisce il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, non essendo invocabile in via analogica la previsione dell’art. 5, comma 11-bis, d.lg. n. 109/2012, stante il carattere eccezionale della disciplina di sanatoria. Il permesso per attesa occupazione è ammesso solo quando il mancato perfezionamento dipenda da fatti successivi e imputabili al datore di lavoro, come la forza maggiore o la cessazione del rapporto, e non dall’originario difetto dei presupposti di legge. Il diniego fondato sull’assenza di un requisito normativo costituisce atto dovuto, rispetto al quale i vizi formali e procedimentali non giustificano l’annullamento.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Dirigente dello Sportello unico per l’immigrazione di Napoli ha respinto l’istanza di emersione presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il rigetto si fondava sulla mancanza, in capo al datore di lavoro, di redditi sufficienti, in applicazione del combinato disposto del comma 6 dello stesso art. 103 e dell’art. 9 d.m. 27 maggio 2020.

Il ricorrente ha dedotto la nullità dell’atto per difetto di attestazione di conformità della copia consegnata, la mancata valutazione del rilascio del permesso per attesa occupazione in via analogica all’art. 5, comma 11-bis, d.lg. n. 109/2012, la carenza di traduzione, la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 e i vizi di istruttoria e motivazione. L’Amministrazione, costituita, ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso richiamando, anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a., l’orientamento già espresso su fattispecie analoghe. Quanto alla copia priva di attestazione di conformità, il TAR ha qualificato il difetto come mera irregolarità formale, incidente sulla fase di integrazione dell’efficacia e non sulla validità dell’atto.

Il nucleo della decisione riguarda la pretesa del ricorrente di ottenere il permesso per attesa occupazione quando la procedura non si perfezioni per causa riferibile al datore di lavoro. Il Tribunale ha escluso l’applicazione analogica dell’art. 5, comma 11-bis, d.lg. n. 109/2012, norma di carattere eccezionale che non opera oltre i casi e i tempi considerati. L’art. 103 non contiene una previsione equivalente e ammette il permesso per attesa occupazione, al comma 4, solo in caso di interruzione del rapporto di lavoro.

Il requisito reddituale è stato qualificato come presupposto indefettibile, volto a dimostrare l’effettività e la sostenibilità del rapporto e a prevenire abusi dello strumento. Il Collegio ha esaminato le circolari del 24 luglio 2020, del 17 novembre 2020, dell’11 maggio 2021, rilevando che esse subordinano il rilascio del permesso alla sussistenza degli altri requisiti, incluso quello reddituale, e che la forza maggiore è identificata con la morte dell’assistito o del datore di lavoro ovvero con la cessazione o il fallimento dell’azienda.

È stato richiamato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui la disciplina del 2020 limita il richiamo all’art. 22, comma 11, d.lg. n. 286/1998 al solo caso di cessazione del rapporto e non contempla il rilascio del permesso quando la dichiarazione sia rigettata per cause imputabili al datore di lavoro. Il TAR ha osservato che l’opposta soluzione priverebbe di rilevanza la previsione del reddito minimo.

Le ulteriori censure sono state dichiarate infondate: difettando un presupposto dell’emersione, il diniego costituiva atto dovuto e, per l’art. 21-octies legge n. 241/1990, i vizi formali non avrebbero potuto condurre all’annullamento di un provvedimento da riadottare con il medesimo contenuto. Il ricorso è stato respinto con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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