Emersione e silenzio amministrativo, il termine di conclusione del procedimento (TAR Emilia-Romagna n. 106 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti in materia di immigrazione ed emersione del lavoro irregolare la disciplina dell’art. 2 della legge n. 241/1990 non trova applicazione secondo i termini ordinari, poiché l’ultima proposizione del quarto comma sottrae espressamente tali procedimenti al sistema generale dei termini. In assenza di una puntuale indicazione normativa, il termine di conclusione si ricava in via interpretativa nella misura di 180 giorni, quale parametro ordinario di durata. Decorso inutilmente tale termine, l’inerzia dell’amministrazione è illegittima e sussiste l’interesse del privato alla conclusione del procedimento. Il giudice amministrativo, accertato il silenzio, ordina all’amministrazione di provvedere con provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione.
Il Fatto
Il ricorrente chiedeva la regolarizzazione della propria posizione lavorativa. Il datore di lavoro aveva presentato in data 12 agosto 2020 apposita istanza di emersione presso la Prefettura di Bologna. Sopravvenuto il licenziamento in data 10 febbraio 2023, il ricorrente chiedeva la conclusione del procedimento mediante rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Non ottenendo alcun provvedimento, impugnava il silenzio serbato dall’amministrazione, deducendo la violazione del termine di conclusione del procedimento. L’amministrazione intimata si costituiva in giudizio solo formalmente. Alla camera di consiglio del 7 febbraio 2024 il ricorso era trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 9742/2022. Il termine generale di conclusione del procedimento, ove manchino termini specifici, è quello di trenta giorni fissato dall’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990. A tale regola si affiancano i termini derogatori dei commi successivi, fino alla soglia doppiamente derogatoria dei centottanta giorni.
Il punto decisivo è però un altro. L’ultima proposizione del quarto comma dell’art. 2 esclude espressamente dal limite dei centottanta giorni i procedimenti di acquisto della cittadinanza e quelli riguardanti l’immigrazione. Si tratta di una deroga indeterminata e di doppio grado, che sottrae tali procedimenti all’intero sistema dei termini.
Da ciò il Collegio ricava, in continuità con la citata sentenza n. 9742 del 2022, che il procedimento in materia di emersione «viaggia su binari normativi» svincolati dalla legge n. 241/1990. Pur in assenza di puntuale indicazione normativa, è possibile rinvenire un termine residuale implicito, ricavato proprio dalle disposizioni richiamate: se la soglia di tolleranza si colloca intorno ai centottanta giorni, è ragionevole fissare su tale standard il limite ordinario di durata.
La quantificazione è proporzionata all’elevatissimo numero di istanze di emersione — oltre 207.000 domande solo in applicazione dell’art. 103, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020 — e alla pluralità di accertamenti che ne precedono la definizione. Tale ricostruzione consente di fondare la legittimazione ad agire tramite la procedura del silenzio quando il termine sia trascorso dall’inoltro della domanda.
Applicati tali principi, l’istanza risale al 12 agosto 2020 e il ricorso è stato depositato quando erano pacificamente decorsi più di centottanta giorni. Ne consegue l’illegittimità dell’inerzia e l’accoglimento del ricorso. Il Tribunale ordina all’amministrazione di definire il procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione. Le spese sono compensate attesa la natura interpretativa della decisione.
Nota della Redazione
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