Emersione dal lavoro irregolare: requisito reddituale alla data della domanda (TAR Lombardia n. 106 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare disciplinata dall’art. 103 d.l. n. 34/2020, il requisito reddituale in capo al datore di lavoro si accerta con riguardo all’ultima dichiarazione dei redditi rispetto alla data di presentazione dell’istanza, e non al momento di conclusione del procedimento. La composizione del nucleo familiare rilevante ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto interministeriale del 27.05.2020 è quella risultante dai registri anagrafici alla medesima data, non essendo sufficienti a superarla le dichiarazioni di parte o la produzione del contratto di locazione. Il rigetto dell’istanza per difetto del requisito reddituale non consente il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, che presuppone l’accertamento ab origine dei requisiti di emersione.
Il Fatto
Il datore di lavoro presenta in data 14.07.2020, ai sensi dell’art. 103 d.l. n. 34/2020, istanza di emersione dal lavoro irregolare in favore di un lavoratore straniero. La Prefettura comunica i motivi ostativi all’accoglimento, fondati sul parere negativo dell’ITL: il reddito dichiarato per l’anno di imposta 2019 non raggiunge la soglia prevista per un nucleo familiare composto da più soggetti conviventi.
Il lavoratore replica che il datore di lavoro sarebbe l’unico componente del proprio nucleo, essendo l’altra persona risultante dal certificato anagrafico irreperibile e destinata alla cancellazione. Segue un nuovo parere negativo dell’ITL. La Prefettura emette quindi decreto di rigetto. Il TAR respinge la domanda cautelare; il Cons. Stato, con ordinanza n. 1917/2023, la accoglie. La causa giunge alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura il provvedimento per violazione dell’art. 103, comma 6, d.l. n. 34/2020 e dell’art. 9 del decreto interministeriale del 27.05.2020, oltre che per travisamento dei fatti. Il ricorrente sostiene che la Prefettura avrebbe dovuto recepire la dichiarazione del datore di lavoro di non aver mai convissuto con l’altra persona e che, comunque, il requisito andrebbe valutato al momento di conclusione del procedimento.
Il Tribunale respinge il motivo sul piano documentale. Dal certificato di stato di famiglia emerge che alla data della domanda nel nucleo del datore di lavoro risultava compresa un’altra persona. La stessa indicazione apposta in calce al certificato smentisce la tesi difensiva, collocando l’irreperibilità al 16.09.2020 e la prevista cancellazione al 16.09.2021. Il ricorrente non ha dimostrato la non corrispondenza tra le risultanze anagrafiche e la situazione effettiva: non bastano le dichiarazioni del datore di lavoro né il contratto di locazione, che non prova la composizione del nucleo e non può escludere la presenza di conviventi.
Quanto al momento di accertamento, la tesi del ricorrente contrasta con il dato normativo. L’art. 5, comma 1, lett. e), del decreto interministeriale del 27.05.2020 impone, a pena di inammissibilità, l’attestazione del possesso del requisito reddituale; l’art. 9, comma 1 lo riferisce all’ultima dichiarazione dei redditi. L’ITL, su richiesta dello Sportello Unico, verifica dunque il requisito con riguardo a quella dichiarazione rispetto alla data dell’istanza. Il Tribunale richiama sul punto la sentenza n. 920/2022 del Tar Veneto, secondo cui l’anno di riferimento è il solo 2019.
Il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione per il mancato rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il Tribunale lo dichiara infondato richiamando la sentenza n. 150/2023 e la sentenza n. 209/2023 della Corte costituzionale: limitare quel titolo alle ipotesi di cessazione del rapporto per fatti sopravvenuti non supera il limite della manifesta irragionevolezza, perché il rilascio presuppone l’accertamento originario dei requisiti di emersione.
Il ricorso è respinto. La definizione dei giudizi di legittimità costituzionale nel corso del processo giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.