Opposizione agli atti esecutivi e nullità della vendita per omessa notifica (Cass. civ. Sez. III n. 19084 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’opposizione con cui si deduce la nullità dell’aggiudicazione e del trasferimento del bene pignorato per omessa notifica dell’ordinanza di vendita ai debitori esecutati, in quanto volta a contestare una irregolarità della procedura esecutiva e non il diritto della parte creditrice di procedere a esecuzione forzata, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., con conseguente soggezione al relativo termine perentorio di venti giorni. La qualificazione della domanda come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. è esclusa quando non si neghi il diritto sostanziale alla tutela esecutiva, ma si censuri un vizio formale del procedimento. L’opposizione tardivamente proposta è pertanto inammissibile.

Il Fatto

Nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare, dopo l’aggiudicazione dell’immobile pignorato e l’emissione dell’ordine di liberazione, le debitrici esecutate propongono opposizione, facendo valere la nullità dell’aggiudicazione e del trasferimento del bene per mancata notifica dell’ordinanza di vendita.

Il Tribunale qualifica la domanda come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. e la dichiara inammissibile perché proposta oltre il termine perentorio di venti giorni. Le ricorrenti impugnano la sentenza con ricorso per cassazione, sostenendo che la domanda avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione all’esecuzione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva in via preliminare la duplicazione di iscrizione a ruolo e dispone la riunione del fascicolo successivamente iscritto, che riguarda in realtà il medesimo ricorso.

Nel merito, il motivo è dichiarato manifestamente infondato. Le stesse ricorrenti riconoscono che l’opposizione era diretta a far valere la nullità dell’aggiudicazione e del trasferimento in dipendenza della mancata notifica dell’ordinanza di vendita.

La Corte individua il criterio distintivo tra le due forme di opposizione: rileva la contestazione di una irregolarità della procedura esecutiva e non del diritto della parte creditrice di procedere a esecuzione forzata. Da ciò discende che il Tribunale ha correttamente qualificato l’opposizione come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. e, di conseguenza, correttamente l’ha dichiarata inammissibile in quanto tardivamente proposta.

Il ricorso è rigettato. La Corte condanna le ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 6.500,00, oltre € 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Rilevata la manifesta infondatezza dell’impugnazione, la Corte applica inoltre la condanna prevista dall’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., per abuso dello strumento processuale, contenendola in via equitativa nell’importo di € 6.500,00 in favore della parte controricorrente. Richiama sul punto Cass., Sez. III, n. 20732 del 14.10.2016, osservando che la proposizione di tesi infondate è certamente percepibile dal legale abilitato alle giurisdizioni superiori, professionista del cui operato la parte risponde ai sensi dell’art. 2049 cod. civ..

La Corte dà infine atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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