Rivalutazione del debito di valore secondo il giudicato sul lucro cessante (C.G.A.R.S. n. 540 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che ha liquidato il danno da lucro cessante per illegittimità provvedimentale, la rivalutazione monetaria va calcolata sull’intero debito di valore accertato e non sul solo utile, restando irrilevante la diversa quantificazione operata dall’Amministrazione. Gli interessi legali decorrono dalla data di presumibile entrata in esercizio dell’impianto, non provata in termini anteriori dal danneggiato, e sono dovuti fino alla data effettiva di liquidazione del danno. Il giudicato di condanna al pagamento di una somma “indicata dal giudicato” non implica alcun accertamento della correttezza del calcolo prospettato dalla parte in ottemperanza. L’incidente di esecuzione è pertanto parzialmente accolto nei limiti della differenza effettivamente dovuta.
Il Fatto
La società ricorrente, in fallimento, aveva ottenuto da questa Sezione una sentenza che riconosceva, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, la somma di euro 1.380.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione. Formatosi il giudicato, l’Amministrazione regionale non dava tempestiva esecuzione, sicché la società proponeva ricorso per ottemperanza, definito con una precedente sentenza che ordinava di provvedere alla liquidazione della somma indicata dal giudicato.
Con un decreto assessoriale l’Amministrazione liquidava un importo complessivo ritenuto inferiore al dovuto. La società proponeva quindi incidente di esecuzione, dolendosi della quantificazione degli accessori e del dies a quo degli stessi, individuato dall’Amministrazione nel 1° gennaio 2013 anziché nella data del provvedimento illegittimo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la portata del giudicato di ottemperanza. La precedente decisione, lungi dal riconoscere anche implicitamente la correttezza dell’importo preteso dalla società, si era limitata a ordinare all’Amministrazione di provvedere alla liquidazione della somma indicata dal giudicato. Ne deriva che non vi è stato alcun accertamento giudiziale del calcolo prospettato dalla ricorrente.
Passando al merito, la Corte conferma che il titolo riconosce la somma di euro 1.380.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione. Quanto al dies a quo, trattandosi di perdita di utile derivante dall’attività non svolta, risulta corretta la data del 1° gennaio 2013, individuata dall’Amministrazione come presumibile entrata in esercizio dell’impianto, non avendo la società fornito adeguata prova di una data anteriore.
Il punto centrale attiene alla base di calcolo della rivalutazione monetaria. La Corte rileva che l’Amministrazione aveva preteso di applicarla al solo utile di euro 92.000,00. Sul giudicato formatosi, invece, la rivalutazione va calcolata sull’intero debito di valore, quantificato in euro 1.380.000,00.
Gli interessi legali, con la medesima decorrenza e sul medesimo importo integrale, sono riconosciuti fino alla data effettiva di liquidazione del danno. Su questa base il Collegio ridetermina l’importo complessivo dovuto, detrae quanto già corrisposto e condanna l’Amministrazione al pagamento della somma residua, oltre ulteriori interessi legali dalla notificazione o comunicazione della sentenza fino all’effettivo soddisfo. Le spese del giudizio di ottemperanza sono compensate per la parziale soccombenza.
Nota della Redazione
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