Co-docenze e punteggi nel concorso: la metà del periodo vale come docenza (Cons. Stato n. 2781 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel concorso pubblico, quando la docenza è svolta in co-docenza, il punteggio si attribuisce sul numero di giornate complessive suddiviso per due, non sull’intero periodo. La Commissione è vincolata ai criteri prestabiliti, ma l’eventuale arrotondamento per eccesso non è sindacabile dal giudice amministrativo quando resta estraneo alla cognizione. Il giudice non può riconoscere un titolo di valutazione che il ricorrente non abbia richiesto: la relativa statuizione integra errore di giudizio e non mero errore materiale, con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. È, invece, estranea al giudizio la questione dell’indebita attribuzione di punteggi ulteriori, che spetta all’Amministrazione rettificare.

Il Fatto

Una selezione pubblica dell’Agenzia delle Entrate per l’assunzione di dirigenti di seconda fascia aveva condotto alla formazione della graduatoria finale. Il ricorrente, collocato in posizione non utile, ha impugnato la graduatoria e, con motivi aggiunti, il provvedimento di rettifica della stessa, lamentando la mancata attribuzione di punteggi per co-docenze, docenze esterne e abilitazione forense.

Il TAR Lazio aveva dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e accolto in parte i motivi aggiunti, riconoscendo i titoli rivendicati. L’Agenzia delle Entrate ha appellato la sentenza, censurando il computo delle giornate e il riconoscimento di titoli già valutati. L’appellato ha eccepito l’inammissibilità dell’appello e, nel merito, l’infondatezza del motivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni processuali. Ritiene inoperante il principio di non contestazione, perché l’appello investe la correttezza delle valutazioni e non una mera circostanza di fatto. Esclude la violazione del divieto di venire contra factum proprium, non essendo preclusa la contestazione del merito della valutazione. Sussiste, poi, l’interesse dell’Amministrazione a evitare l’esecuzione di una pronuncia che annulla le proprie determinazioni. La censura è ritenuta intelligibile e idonea a indicare il punteggio spettante.

Nel merito, la Corte accoglie il motivo sull’abilitazione forense. La statuizione del primo giudice non è un mero errore materiale — che attiene alla sola manifestazione del pensiero, percepibile ictu oculi (richiamata Consiglio di Stato, Sez. VI, ordinanza 7 luglio 2023, n. 6648) — bensì un errore di giudizio sul contenuto della domanda. Essendo pacifico che l’appellato non ne aveva lamentato la mancata attribuzione, la decisione va riformata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Sulle docenze, il Collegio ricostruisce il computo. Per le sedici co-docenze interne relative al corso sui controlli dei grandi contribuenti, le giornate erano trentadue, ma, essendo state svolte con altra persona, il punteggio va calcolato sul totale suddiviso per due: sedici giorni, non trentadue. Sulle tre co-docenze relative all’applicativo informatico, il punteggio spettante è pari a 1,5, che l’Amministrazione ha arrotondato a due: tale arrotondamento è estraneo alla cognizione del Collegio e non è sindacabile.

Nel complesso, le docenze interne da valutare erano quindi diciotto giorni. La questione dell’erronea attribuzione di ulteriori cinque giorni resta estranea al giudizio e spetta all’Amministrazione rettificare, verificati i presupposti di legge. Ciò non elide, però, il diritto del ricorrente a ottenere il riconoscimento delle due docenze esterne, non computate e dovute come affermato dal primo giudice.

Il ricorso in appello è dunque parzialmente accolto nei sensi indicati. Le questioni esauriscono la disamina dei motivi, in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (richiamate Consiglio di Stato, Sez. VI, 2.9.2021, n. 6209 e Id., 13.9.2022, n. 7949). Le spese del doppio grado sono compensate per la peculiare vicenda esaminata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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