Prelievo latte: prescrizione decennale e prova degli atti interruttivi (TAR Sicilia n. 1213 del 29.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di prelievo supplementare sul latte, gli importi dovuti e i relativi interessi non costituiscono prestazione periodica e non sono soggetti alla prescrizione quinquennale dell’art. 2948 cod. civ., ma alla prescrizione ordinaria decennale. Grava sull’AG.E.A., quale ente creditore, l’onere di dedurre e provare gli atti interruttivi intervenuti tra le annualità di riferimento dell’esazione e la notifica della cartella. In difetto di tale prova, il credito è prescritto e l’intimazione di pagamento che lo pone in riscossione è illegittima. Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. t), cod. proc. amm., anche l’impugnazione degli atti di attuazione del prelievo.
Il Fatto
Il titolare di un’azienda agricola operante nel settore della produzione di latte vaccino riceveva, il 5 ottobre 2018, un’intimazione di pagamento recante l’importo di € 11.493,96, di cui € 7.883,36 per sorte capitale e € 3.610,60 per interessi. La pretesa riguardava il regime delle quote latte per l’annualità 2000/2001 e trovava titolo nell’art. 8-quinquies, comma 1, della legge n. 33/2009.
Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Sicilia, sede staccata di Catania, deducendo vizi propri dell’intimazione, omessa notifica dell’atto prodromico, difetto di motivazione e carenza dei requisiti essenziali. Contestava inoltre la prescrizione del credito e l’assenza di una tempestiva iscrizione a ruolo, oltre al carattere anatocistico del calcolo degli interessi. L’AG.E.A., ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la propria giurisdizione. In materia di quote latte rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per effetto dell’art. 133, comma 1, lett. t), cod. proc. amm., anche le controversie relative alla fase di attuazione del prelievo, compresa l’impugnazione del ruolo e della cartella esattoriale, come affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, n. 2552 del 2019. È stata parimenti ritenuta corretta la notifica del ricorso presso la sede dell’Agenzia ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., poiché il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato per l’AG.E.A. è facoltativo e non obbligatorio.
Nel merito, il Tribunale ha accolto il motivo relativo alla prescrizione del credito. Ha osservato che sarebbe spettato all’Agenzia dedurre e provare l’esistenza di atti interruttivi, volti all’accertamento o alla riscossione, intervenuti tra gli anni di riferimento dell’esazione e la notifica della cartella. Tale prova è risultata del tutto mancante.
Il Collegio ha però precisato che il termine applicabile non è quello quinquennale invocato dal ricorrente, bensì quello ordinario decennale. Richiamando il TAR Torino, sez. II, n. 399 del 2023, ha rilevato che gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali. Non è pertanto invocabile la prescrizione quinquennale dell’art. 2948 cod. civ., che presuppone una prestazione periodica.
Non essendo stata comprovata alcuna interruzione, il termine decennale si è compiuto. L’intimazione di pagamento è stata conseguentemente dichiarata prescritta e il ricorso accolto. La peculiarità della vicenda e la minima attività processuale svolta hanno giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2948 c.c. – Prescrizione di cinque anni
- Art. 140 c.p.c. – Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia