Ripristino catastale è ordine di riduzione in pristino sanzionabile ex art 31 (TAR Sicilia n. 3761 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ripristino dello stato dei luoghi di cui all’art. 31, terzo comma, d.P.R. n. 380/2001 comprende anche la conformazione giuridica degli immobili e non presuppone necessariamente una demolizione materiale. Ne consegue che l’inottemperanza a un ordine di riduzione in pristino avente ad oggetto la fusione dei subalterni catastali integra il presupposto della sanzione pecuniaria prevista dal comma 4-bis della medesima disposizione. La legittimità del provvedimento sanzionatorio si misura sull’atto presupposto, pienamente efficace, senza che il destinatario possa rimetterne in discussione il merito in sede di impugnazione della sola misura. Il verbale di accertamento dell’inottemperanza ha natura endoprocedimentale ed è pertanto autonomamente inimpugnabile. La pendenza di appello avverso la sentenza relativa all’ordine presupposto non impone la sospensione necessaria del processo, rimessa a una valutazione di opportunità.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario di un’unità immobiliare inserita in un complesso turistico-alberghiero, ha impugnato la determinazione con cui il Comune ha accertato l’inottemperanza all’ordine di riduzione in pristino, comminando la relativa sanzione pecuniaria, insieme al verbale di accertamento.
L’ordine presupposto imponeva la ricomposizione delle unità e dei posti auto in un unico subalterno catastale, mediante soppressione dei subalterni frazionati. Avverso tale ordine era stato proposto ricorso, respinto con sentenza di primo grado, oggetto di appello pendente dinanzi al C.G.A.R.S. con istanza cautelare respinta. Di qui la richiesta di sospensione del giudizio e la riproposizione dei motivi già dedotti contro l’atto presupposto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la richiesta di sospensione del processo in attesa della definizione dell’appello. Richiamata la giurisprudenza amministrativa e civile, rileva che, fuori dai casi tipizzati dagli artt. 8, secondo comma, e 77 c.p.a., la sospensione non è doverosa ma rimessa a una valutazione di opportunità, potendosi al più applicare l’art. 337 c.p.c. La Sezione ribadisce la propria adesione a tale orientamento e nega la sospensione.
Il Tribunale dichiara poi l’inammissibilità dell’impugnazione del verbale di accertamento dell’inottemperanza, in quanto atto di natura endoprocedimentale, nonché delle censure introdotte con memoria non notificata.
Nel merito, il Collegio accerta che nessun adempimento è stato posto in essere entro il termine di novanta giorni previsto dall’art. 31, terzo comma, d.P.R. n. 380/2001. Ribadendo l’orientamento espresso in precedenti decisioni della Sezione, osserva che la norma richiama il ripristino dello stato dei luoghi e dunque anche la loro conformazione giuridica: non è indispensabile una demolizione materiale e il comma 4-bis include la mancata esecuzione di obblighi di natura cartolare.
Le censure che contestano nel merito l’ordine presupposto sono inammissibili, poiché l’atto ha espressamente richiamato l’art. 31 e le conseguenze dell’inottemperanza ed è pienamente efficace. Quanto alle garanzie partecipative, il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso, con applicazione dell’art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990. Il difetto di motivazione sulla quantificazione è escluso, avendo l’Amministrazione differenziato il trattamento tra unità abitative e posti auto. Il ricorso è in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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