Eredi dell’autore dell’abuso destinatari dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale (TAR Campania n. 5461 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di illeciti edilizi, la sanzione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 ha carattere reale e accompagna il manufatto abusivo indipendentemente dai successivi passaggi di titolarità. Unico presupposto di validità del provvedimento acquisitivo è che esso sia pronunciato nei confronti di chi sia stato destinatario dell’ordine di demolizione in qualità di proprietario responsabile dell’abuso, o comunque dei suoi eredi o aventi causa. L’erede, anche se non autore dell’illecito né destinatario dell’ingiunzione demolitoria, subentra in locum et ius in tutte le posizioni giuridiche attive e passive del de cuius, comprese le obbligazioni ripristinatorie di natura amministrativa. Il mutamento di titolarità non può aggirare le decadenze previste da norme imperative attraverso un’impropria rimessione in termini.
Il Fatto
Le ricorrenti, eredi del proprietario di alcuni fondi nel territorio del Comune di San Giorgio a Cremano, impugnavano l’ordinanza dirigenziale n. 339/2025 del 20 ottobre 2025, con cui l’amministrazione dichiarava l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di alcune particelle catastali, comprensive dell’edificato ivi insistente, con esclusione di due subalterni e della relativa area di sedime.
La misura acquisitiva era stata adottata dopo l’accertamento dell’inottemperanza alle ordinanze di demolizione n. 20 del 16 giugno 2006 e n. 14 del 1° luglio 2009, emesse ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 nei confronti dell’allora proprietario e autore degli abusi, poi deceduto. Le ricorrenti censuravano, tra l’altro, la mancata notifica degli ordini di demolizione nei loro riguardi, l’invalidità derivata dagli atti presupposti, la genericità del provvedimento, i vizi istruttori e motivazionali e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente circoscritto lo scrutinio alla sola ordinanza acquisitiva. Le impugnative degli atti endoprocedimentali sono state dichiarate inammissibili per carenza di interesse, trattandosi di atti istruttori e partecipativi privi di autonoma lesività. Le impugnative delle ordinanze di demolizione e del diniego di sanatoria sono state dichiarate irricevibili per tardività, essendo stati tali provvedimenti notificati al destinatario nel 2006, nel 2009 e nel 2009, mentre il gravame è stato notificato solo il 18 dicembre 2025, ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dagli artt. 29 e 41 c.p.a.
Nel merito, il Tribunale ha riconosciuto che la sanzione acquisitiva non può essere applicata in assenza della previa notifica dell’ordine di demolizione al proprietario dell’area. Ha tuttavia ritenuto dirimente la circostanza che le ricorrenti fossero eredi del proprietario già destinatario degli ordini regolarmente notificati, e dunque subentrate automaticamente in tutte le posizioni giuridiche a lui imputabili.
Il percorso argomentativo muove dalla realità del meccanismo sanzionatorio: l’abusività dell’opera segue l’immobile nei trasferimenti fino all’acquisizione al patrimonio comunale, essendo ininfluenti le vicende traslative intervenute tra il provvedimento demolitorio e quello acquisitivo. Diversamente ragionando, il semplice trasferimento del manufatto abusivo renderebbe frustrate le esigenze di tutela dell’ordinato sviluppo urbanistico. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, Sez. VII, 18 settembre 2025 n. 7379, Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 marzo 2025 n. 2114 e la propria recente pronuncia TAR Campania Napoli, Sez. III, 16 giugno 2025 n. 4532, nonché la configurazione dell’acquisizione quale atto dichiarativo che formalizza l’acquisto a titolo originario, con caducazione dei pesi preesistenti.
Respinte le censure di genericità, il Collegio ha rilevato che l’ordinanza individua con precisione le porzioni immobiliari, indicando l’intera estensione delle particelle e l’edificato, con esclusione di due subalterni. La quasi totale sovrapponibilità tra area di sedime ed estensione delle particelle ha reso superflua una specifica motivazione sulle porzioni eccedenti. Quanto ai profili motivazionali, si è ribadito che i provvedimenti sanzionatori edilizi, in quanto atti dovuti e vincolati, non necessitano di particolare motivazione. La scelta tra demolizione e mantenimento per prevalenti interessi pubblici spetta all’amministrazione solo dopo l’acquisizione, ai sensi dell’art. 31, comma 5, del d.P.R. n. 380/2001. Infine, la comunicazione di avvio del procedimento è stata ritenuta superflua per i procedimenti tipizzati di repressione degli illeciti edilizi. Il ricorso è stato respinto, con condanna delle ricorrenti alle spese.
Nota della Redazione
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