Ricorso incidentale paralizzante e onere di certificazione linguistica nella gara d’appalto (TAR Emilia-Romagna n. 874 del 28.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso incidentale con cui il secondo classificato contesti il punteggio attribuito al concorrente che lo precede è ammissibile quando abbia natura paralizzante: ove accolto, esso rende il ricorrente comunque aggiudicatario e priva di rilievo la decisione sull’esclusione del primo classificato, con conseguente improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse. Nel giudizio sugli appalti pubblici il termine per l’impugnativa degli atti conosciuti solo mediante accesso decorre dalla messa a disposizione dei documenti, purché l’istanza sia proposta entro il termine ragionevole di quindici giorni, e non è tardiva l’istanza del concorrente divenuto controinteressato solo per effetto dell’aggiudicazione e dell’impugnativa avversaria. La previsione della lex specialis che richiede, ai fini del punteggio premiale, la certificazione linguistica di livello almeno C1 si applica anche al personale madrelingua, senza che i chiarimenti della stazione appaltante possano integrarla o modificarne l’ambito semantico; l’eventuale contestazione della sua legittimità esige autonoma impugnazione.
Il Fatto
Una Prefettura bandisce una gara europea a procedura aperta per l’affidamento annuale del servizio di gestione di un centro di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito delle valutazioni la graduatoria vede al primo posto una cooperativa, al secondo la società ricorrente e al terzo un RTI.
La stazione appaltante esclude dapprima la prima classificata, con provvedimento impugnato in un distinto giudizio, poi anche la seconda, per asseriti carichi pendenti relativi a illeciti professionali e per irregolarità contributive riferite a una cooperativa cedente un ramo d’azienda. La società esclusa impugna l’esclusione e, nelle more, l’aggiudicazione intervenuta in favore del RTI per effetto dello scorrimento della graduatoria. Il RTI aggiudicatario propone ricorso incidentale avverso il punteggio assegnato alla controinteressata per il criterio relativo alle conoscenze linguistiche del personale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina prioritariamente il ricorso incidentale. Respinta l’eccezione di carenza di interesse, il Tribunale ne qualifica la natura paralizzante: il suo accoglimento condurrebbe il RTI a sopravanzare comunque la concorrente, rendendo irrilevante la questione della legittimità dell’esclusione ai fini del conseguimento del bene della vita.
È infondata anche l’eccezione di tardività. Poiché la gara è assoggettata al D.Lgs. n. 50/2016, operano i principi dell’Adunanza plenaria n. 12/2020: per i vizi conosciuti solo attraverso l’accesso, il termine decorre dalla disponibilità dei documenti, purché l’istanza sia presentata entro quindici giorni. Il RTI non era controinteressato rispetto al ricorso avverso l’esclusione e acquisì interesse all’accesso solo quando fu contestata l’aggiudicazione, perciò il ricorso incidentale è tempestivo.
Nel merito la doglianza è fondata. La legge di gara attribuiva un punto per ogni operatore, diverso dal mediatore linguistico, in possesso di certificazione di livello almeno C1 del QCER e i chiarimenti avevano precisato che la certificazione era necessaria anche per i madrelingua. I chiarimenti, secondo la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Sez. V, n. 1793/2024; Sez. III, n. 9254/2023), non possono integrare la lex specialis. Il dato testuale non consente distinzioni, e la scelta della stazione appaltante risulta anzi più garantista della par condicio.
Il Tribunale aggiunge che ogni contestazione sulla ragionevolezza della previsione avrebbe dovuto essere introdotta con autonoma impugnazione, poiché non si pone una questione interpretativa. In accoglimento del ricorso incidentale i punti vengono ridotti da sette a tre, con il conseguente scorrimento della graduatoria.
Da ciò deriva l’improcedibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.. Quanto alla segnalazione all’ANAC ex art. 80, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, il Collegio ribadisce che si tratta di atto privo di effetti autonomi, non autonomamente impugnabile. La soccombenza segue la condanna alle spese della ricorrente principale.
Nota della Redazione
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