Prova di resistenza e sindacato incidentale sulle liste elettorali (TAR Campania n. 5455 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contenzioso elettorale, il verbale di revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali costituisce atto presupposto delle operazioni elettorali e può essere oggetto di sindacato incidentale da parte del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 8 c.p.a., allorché oggetto del ricorso sia la contestazione dell’esito elettorale, rientrante nella giurisdizione del TAR ai sensi dell’art. 130 c.p.a.. Il ricorso è inammissibile per mancato superamento della prova di resistenza quando l’eventuale illegittimità non sia idonea a modificare i rapporti di forza tra le liste, dovendosi salvaguardare la volontà del corpo elettorale. La prova di resistenza non è richiesta solo per le violazioni di regole poste a presidio della trasparenza e regolarità della votazione e dello scrutinio, non per mere illegittimità. Il vizio di incompetenza relativa nella sottoscrizione dell’atto di revisione è inoltre superabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, trattandosi di attività vincolata di mero accertamento.

Il Fatto

I ricorrenti — un candidato a sindaco eletto consigliere e tre elettori candidati non eletti nella medesima lista — impugnavano davanti al TAR Campania, con ricorso ex art. 130 c.p.a., il verbale di proclamazione degli eletti e le operazioni elettorali per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di un Comune in provincia di Benevento. Contestavano in particolare il verbale di revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, con cui erano stati ammessi al voto diciotto nuovi elettori per trasferimento di abitazione.

Deducevano l’incompetenza del sindaco uscente, e candidato al rinnovo, a sottoscrivere il verbale di revisione, nonché il difetto di istruttoria sulla effettiva residenza dei nuovi iscritti. Chiedevano l’annullamento delle operazioni e la rinnovazione delle consultazioni. Si costituivano il Comune, i controinteressati eletti e il Ministero dell’Interno con la Sottocommissione elettorale circondariale, eccependo difetto di giurisdizione, inammissibilità e infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il petitum sostanziale investe l’esito elettorale, contestato per l’illegittima ammissione al voto dei diciotto elettori; il provvedimento di revisione delle liste è atto presupposto, sindacabile in via incidentale ai sensi dell’art. 8 c.p.a., non essendo in discussione il diritto soggettivo di elettorato dei cittadini ammessi, come chiarito dagli stessi ricorrenti.

Nel merito dell’ammissibilità il ricorso non supera la prova di resistenza. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il principio opera come composizione tra l’esigenza di reintegrare la legittimità violata e quella di salvaguardare la volontà del corpo elettorale (tra le altre, Cons. Stato n. 4241 del 2014 e TAR Sardegna n. 374 del 2016), con i limitati casi di esonero individuati da Cons. Stato n. 1059 del 2016.

La competizione si svolgeva in un Comune sotto i 15.000 abitanti, con sistema maggioritario disciplinato dall’art. 71 del d.lgs. n. 267/2000. La lista seconda classificata aveva riportato 607 voti contro 479, con uno scarto di 128; espungendo anche tutti i diciotto voti contestati dalla lista vincitrice, questa conserverebbe 589 voti contro 479, con scarto di 110. Il Sindaco eletto, la lista vincitrice, l’attribuzione dei due terzi dei seggi e il rapporto maggioranza-minoranza resterebbero invariati.

La prospettazione di una possibile incidenza sulla graduatoria interna dei consiglieri è generica e indimostrata, così come l’ipotesi che i diciotto elettori abbiano tutti votato per la lista vincitrice: circostanze non provate, tanto che in udienza i ricorrenti hanno ammesso che l’esito potrebbe restare identico.

Anche il merito è comunque infondato. Premesso che il sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende agli adempimenti elettorali ai sensi degli artt. 14 e 54 del T.U.E.L., l’eventuale incompetenza relativa nella sottoscrizione non determina l’annullamento per l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990: la revisione per trasferimento di residenza è attività vincolata, e il verbale avrebbe avuto identico contenuto anche se sottoscritto dal responsabile dell’ufficio elettorale, che ha svolto l’istruttoria. Il vizio di istruttoria è smentito dalla documentazione prodotta e dall’ispezione anagrafica straordinaria della Prefettura, che non ha rilevato criticità. Il ricorso è dichiarato inammissibile e comunque respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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