Erronea improcedibilità dichiarata dal TAR e rinvio al primo giudice (C.G.A.R.S. n. 888 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di diritto secondo cui, in caso di erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso, il giudice d’appello annulla la sentenza e rinvia la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a., si estende all’ipotesi di erronea pronuncia di improcedibilità. La regola processuale vale anche quando il primo giudice abbia concluso per la sopravvenuta carenza di interesse sulla base di una lettura degli atti smentita dal materiale probatorio acquisito. Il giudice d’appello non decide nel merito, ma restituisce la causa al primo giudice per un nuovo esame, evitando la soccombenza del ricorrente per effetto di un errore del giudice.
Il Fatto
Gli eredi dell’originario ricorrente impugnano la sentenza con cui il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse nel ricorso proposto avverso gli atti di una procedura espropriativa. L’originario ricorrente era proprietario di un’area interessata da un progetto di edilizia residenziale assegnato a una cooperativa. La procedura faceva perno su una delibera del Commissario ad acta, su una concessione edilizia e sull’offerta di indennità provvisoria notificata dal soggetto assegnatario.
Il primo giudice aveva ritenuto che la particella centrale della controversia fosse rimasta nella disponibilità dell’interessato, desumendolo da una nota comunale depositata in giudizio. Gli appellanti contestano tale conclusione, richiamando gli atti espropriativi e ripropongono le censure di primo grado rimaste non esaminate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva come il TAR abbia fondato la declaratoria di carenza di interesse su una nota depositata in giudizio, dalla quale risultava che la particella controversa sarebbe rimasta nella disponibilità dell’interessato. La Corte sottopone tale conclusione a verifica diretta, esaminando il compendio documentale acquisito in primo grado.
Dagli atti emerge un quadro opposto. La concessione per lavori edili riporta espressamente tra le aree interessate le particelle oggetto di causa. Risulta inoltre che nel 2005 il soggetto assegnatario ebbe a scrivere all’originario ricorrente per indicare le indennità spettanti. Tali elementi dimostrano che l’area non era affatto rimasta nella sfera di disponibilità del proprietario e che la declaratoria di carenza di interesse poggiava su un presupposto di fatto smentito.
La Corte individua quindi il principio applicabile nell’Adunanza Plenaria n. 10 del 2025. Quest’ultima ha esteso all’erronea pronuncia di improcedibilità il principio di diritto già sancito dall’Adunanza Plenaria n. 16 del 2024 in materia di erronea declaratoria di inammissibilità. La regola è chiara: quando il primo giudice definisce il giudizio con una pronuncia di rito erronea, il giudice d’appello non assume la decisione nel merito, ma annulla e rinvia la causa al primo giudice.
Il primo motivo d’appello è pertanto accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa rinviata al TAR per nuovo esame ai sensi dell’art. 105 c.p.a. La Corte dispone la compensazione delle spese del grado in considerazione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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