Improcedibilità per mancata integrazione del contraddittorio se il giudice indica i destinatari (C.G.A.R.S. n. 881 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di improcedibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 49, comma 3, cod. proc. amm., presuppone che il giudice, nell’ordinare l’integrazione, abbia indicato le parti cui il ricorso deve essere notificato. Se l’ordine si limita a demandare alla parte l’individuazione dei soggetti potenzialmente pregiudicati, la sanzione processuale non è applicabile. In tal caso la sentenza che dichiari l’improcedibilità è viziata per erronea interpretazione della norma e va annullata, con rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 cod. proc. amm., secondo il principio di diritto dell’Adunanza Plenaria n. 16 del 2024.
Il Fatto
La ricorrente partecipava alla procedura indetta dalla Regione Siciliana per la concessione di un sostegno economico ai sensi dell’art. 128 della legge regionale n. 11/2010. Impugnava il decreto assessoriale di ripartizione e la allegata Tabella A, lamentando di avere ottenuto un contributo assai inferiore a quello richiesto.
Nel giudizio di primo grado il TAR Sicilia accoglieva la domanda cautelare e ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente pregiudicati, che la ricorrente aveva l’onere di individuare. La ricorrente ottemperava depositando la documentazione. Il TAR, sollevata d’ufficio la questione ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., dichiarava poi il ricorso improcedibile per mancata notifica ad alcuni dei soggetti indicati nella Tabella A. Contro tale decisione è proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di gravame investe l’improcedibilità dichiarata dal primo giudice. Il C.G.A.R.S. ne rileva la fondatezza muovendo dalla littera dell’art. 49, comma 3, cod. proc. amm., che subordina la sanzione processuale al duplice presupposto dell’inosservanza del termine e dell’indicazione, da parte del giudice, delle parti cui il ricorso deve essere notificato.
Nel caso concreto l’ordinanza collegiale di integrazione si era limitata a onerare la ricorrente dell’individuazione dei soggetti destinatari, senza mai procedere alla loro esatta determinazione. Identica impostazione aveva la precedente ordinanza cautelare. La norma processuale, osserva il Collegio, non consente di trasferire sulla parte l’onere di individuazione che il giudice è tenuto ad assolvere.
Da qui la erronea interpretazione della disposizione: non essendo state indicate le parti destinatarie della notifica, la declaratoria di improcedibilità non poteva essere pronunciata. Il TAR, peraltro, non ha esaminato alcuno dei motivi di ricorso, consumando la vicenda sul piano processuale.
La sentenza va dunque annullata e la causa rimessa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 cod. proc. amm., in coerenza con il principio di diritto enunciato dall’Adunanza Plenaria n. 16 del 2024. L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo. Le spese del doppio grado sono compensate, con rifusione a carico dell’Amministrazione regionale del contributo unificato versato dall’appellante.
Nota della Redazione
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