L’autorizzazione demaniale temporanea scaduta rende improcedibile il ricorso (TAR Sicilia n. 313 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La scadenza dell’autorizzazione temporanea di occupazione del demanio marittimo, intervenuta prima dell’udienza di trattazione, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, perché l’eventuale annullamento dell’atto non produce più alcuna utilità per il ricorrente. Il giudice amministrativo non è tenuto ad accertare l’illegittimità dell’atto cessato nei suoi effetti: ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., l’accertamento presuppone che il ricorrente abbia dichiarato di avere interesse ai fini risarcitori nelle forme e nei termini dell’art. 73 c.p.a.. Non è necessario proporre la domanda risarcitoria nello stesso giudizio di impugnazione, ma la dichiarazione di interesse deve risultare dagli atti processuali. In difetto, il ricorso è dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..

Il Fatto

Un privato chiedeva alla Regione un’autorizzazione temporanea, per la durata di novanta giorni, a occupare una porzione di area demaniale marittima per collocarvi un chiosco amovibile per la somministrazione di alimenti e bevande. La Regione indiceva una conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona, acquisendo il parere favorevole dell’Autorità marittima e il dissenso del Comune, che contestava l’individuazione della particella catastale e la violazione dell’art. 15 del Codice della Strada.

Malgrado il parere negativo dell’ente locale, la Regione concludeva positivamente la conferenza e rilasciava l’autorizzazione, limitata ai soli fini demaniali marittimi. Il Comune impugnava la determinazione conclusiva e il titolo autorizzativo davanti al TAR Sicilia, deducendo eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Rinunciava poi alla domanda cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dall’Amministrazione regionale e dalla parte controinteressata, e la ritiene fondata. L’autorizzazione aveva esplicato i suoi effetti nel periodo compreso tra il 3 giugno e il 31 agosto 2024, con obbligo per l’autorizzato di ripristinare lo stato dei luoghi alla scadenza del periodo di occupazione.

Secondo la giurisprudenza amministrativa richiamata — Cons. Stato, sez. IV, n. 5438 del 2024 e Cons. Stato, sez. IV, n. 303 del 2024 — la sopravvenuta carenza di interesse si configura quando un fatto rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato. Nella specie la cessazione degli effetti del titolo prima dell’udienza integra esattamente tale fattispecie.

Il Collegio verifica poi se ricorrano i presupposti per l’accertamento dell’illegittimità dell’atto a fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.. Richiama sul punto l’Adunanza Plenaria n. 8 del 2022, secondo cui è sufficiente dichiarare di avere interesse all’accertamento a fini risarcitori, senza necessità di specificare i presupposti della domanda né di proporla nello stesso giudizio, purché la dichiarazione sia resa nelle forme e nei termini dell’art. 73 c.p.a.

Nel caso concreto manca una dichiarazione di tal genere. Il Comune ricorrente ha replicato all’eccezione rivendicando l’attualità del proprio interesse a ricorrere, al fine di conformare il successivo esercizio dell’azione amministrativa, ma non ha formulato la dichiarazione di interesse ai fini risarcitori richiesta dalla norma processuale.

In stretta applicazione dell’art. 34, comma 3, c.p.a., come interpretato dalla funzione nomofilattica del Consiglio di Stato, il Collegio non procede quindi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto. Il ricorso è dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.; le spese di giudizio sono compensate in ragione degli specifici profili della controversia e della sua definizione in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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