Estinzione del processo per rinuncia al ricorso (TAR Lombardia n. 1530 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso ritualmente notificata alle altre parti determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm., senza necessità di pronuncia sul merito della controversia. La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, correlata al conseguimento dei titoli edilizi richiesti, integra il presupposto della rinuncia e preclude ogni statuizione sull’atto impugnato. In relazione al complessivo andamento della controversia, la compensazione delle spese di giudizio trova giustificazione nella definizione della lite per rinuncia e nella condotta processuale delle parti.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile sito in Seregno classificato come magazzini di ex attività artigianali e ubicato nel “micro tessuto polifunzionale”, presentava allo Sportello Unico Edilizia la richiesta di permesso di costruire per la ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso da artigianale a residenziale, con recupero del sottotetto e intervento sulle facciate e sulla copertura.
All’esito di interlocuzioni procedimentali, l’Ufficio tecnico comunale negava il rilascio del titolo sul presupposto che l’edificio risultasse privo della destinazione residenziale pari al 25% della superficie lorda complessiva. La ricorrente impugnava il diniego per violazione di legge ed eccesso di potere; il Comune si costituiva chiedendo il rigetto. In prossimità dell’udienza di merito, la difesa depositava atto di rinuncia al ricorso, previa notifica, stante la sopravvenuta carenza di interesse correlata all’avvenuto conseguimento dei titoli edilizi, anche in via di sanatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, in seguito al deposito in giudizio dell’atto di rinuncia, ritualmente notificato al Comune, il processo deve ritenersi estinto per rinuncia ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm. La norma attribuisce alla rinuncia notificata alle altre parti l’effetto di definire il giudizio senza pronuncia sul merito.
Il presupposto della rinuncia è individuato nella sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La ricorrente ha conseguito i titoli edilizi, anche in via di sanatoria, documentando il venir meno dell’interesse alla definizione della controversia sull’atto di diniego.
Il Tribunale non procede quindi all’esame dei motivi di impugnazione, assorbiti dalla definizione processuale. La dichiarazione di estinzione esaurisce la vicenda sul piano processuale, senza statuizione sull’atto amministrativo impugnato.
Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione in ragione del complessivo andamento della controversia. La pronuncia si chiude con l’ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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